L’omessa o incompleta memorizzazione e trasmissione al Fisco dei dati relativi ai corrispettivi telematici giornalieri è sanzionabile anche se la violazione dipende da un errore del tecnico nell’installazione del registratore di cassa. Soprattutto se il mal funzionamento è stato rilevato dal contribuente con estremo ritardo a causa della mancata verifica dell’apparecchio.
In sintesi, questa è l’indicazione data dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 737 del 19 ottobre 2021.
La risposta n° 737 del 19 ottobre
La risposta n° 737/2021 del 19 ottobre, prende spunto da apposita istanza di interpello inviata da un contribuente in regime forfettario in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Nello specifico, in fase di installazione del registratore telematico, il tecnico incarico ha commesso un errore. In particolare, anziché abbinare al dispositivo la partita iva del contribuente istante ha assegnato la partita iva riconducibile ad altro soggetto esercente.
L’istante non si accorse subito dell’errore. Se n’è accorto solo preparando la documentazione per la dichiarazione dei redditi: controllando i dati dei corrispettivi presenti sulla propria pagina di Fatture e Corrispettivi non ne trovò traccia.
Da qui, rilevato l’errore, ha chiesto all’Agenzia delle entrate quali sono le sanzioni da pagare per regolarizzare la propria posizione. Secondo l’istante l’errore, a lei non riconducibile, non comporterebbe il versamento di sanzioni alcune.
Registratore di cassa difettoso e corrispettivi telematici: il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate non è dello stesso parere dell’istante.
Infatti, a fine installazione, il sistema dell’Agenzia delle entrate genera un QR code che viene messo a disposizione dell’esercente attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il QR CODE va apposto in apposito alloggiamento del Registratore Telematico. Grazie al QR code, è possibile verificare anche dati dell’esercente.
Detto ciò, l’Agenzia delle entrate ritiene che il comportamento dell’esercente sia sanzionabile. Infatti, dovrà versare la sanzione per la mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) dei dati, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro per ciascuna operazione. Con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede della contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della condotta (articoli 6, comma 1, 7, comma 4, e 12 del d.lgs n. 472 del 1997).
In sede di dichiarazione dei redditi, l’esercente dovrà tenere conto di tutti i corrispettivi inviati e non inviati al Fisco.