Gli atti sottoscritti tramite FEA (Firma Elettronica Certificata) sono soggetti a registrazione con versamento delle relative imposta di registro e di bollo.
Quest’ultima può essere assolta mediante contrassegno telematico (16 euro), acquistato presso un intermediario convenzionato (ad esempio tabacchi) ovvero con modalità virtuale. Ad ogni modo, l’assolvimento può essere provato indicando, nel documento inviato per la registrazione, il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal predetto contrassegno telematico (quest’ultimo deve essere conservato dal richiedente la registrazione per tre anni, ossia il termine di decadenza previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria).
Solo, in via residuale ed in caso di irreperibilità del contrassegno telematico, l’imposta di bollo può essere assolta mediante versamento con Modello F24.
Sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 23/E dell’8 aprile 2021.
Cos’è la FEA (Firma Elettronica Avanzata)
La firma elettronica avanzata, è un tipo di firma avente la stessa validità della firma fornita in forma scritta. Secondo il Regolamento Europeo, eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature), la FEA è una firma:
- legata unicamente al firmatario
- idonea a identificare il firmatario
- creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
La FEA è da distinguersi dalla firma elettronica semplice (che ha la finalità di attribuire la titolarità di un documento) e dalla c.d. FEQ (Firma Elettronica Qualificata), la quale può essere definita come una FEA più avanzata, visto che, rispetto a quest’ultima:
- è creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica
- è basata su un certificato elettronico qualificato rilasciato da un Certificatore accreditato dall’AgID (Agenzia per l’Italia digitale)
- ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
Potrebbero anche interessarti:
- Imposta di registro terreni agricoli: cosa cambia per IAP e coltivatori diretti?
- Firma digitale remota Poste Italiane: come utilizzarla e documenti