Per la registrazione di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, da parte degli uffici a ciò preposti dell’Agenzia delle Entrate, non devono applicarsi i tributi speciali. A stabilirlo è la stessa Amministrazione finanziaria, con una risoluzione del 14 marzo 2012, la n. 24/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n 24 E
Nel documento di prassi, l’Agenzia precisa che le annotazioni degli estremi di registrazione, in calce o a margine, poste dall’ufficio costituiscono una modalità di “esecuzione della registrazione” che non deve essere soggetta ai tributi speciali.
Nella sua risoluzione, l’Agenzia sottolinea come per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie, vedi copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici, debbano essere corrisposti i tributi speciali, di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto-legge n. 533 del 1954.
Niente tributi speciali per la cedolare secca
Già con la circolare 1° giugno 2011 n. 26/E, in riferimento alla registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, la stessa Agenzia ha avuto modo di chiarire che “il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione”. Tali annotazioni costituiscono una modalità di “Esecuzione della Registrazione” e, pertanto, non possono qualificarsi né come certificazione, né come attestazione da parte dell’ufficio e non vanno soggetti a tributi speciali. Secondo le Entrate, tale affermazione valevole per la registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, costituisce un principio generale che può trovare applicazione per la registrazione in un ufficio delle Entrate di tutte le tipologie di atti.
La registrazione di atti pubblici e scritture private non autenticate
Nella risoluzione del 14 marzo scorso, l’Agenzia precisa che per annotare gli estremi di registrazione a margine o in calce all’atto restituito, effettuata nell’ambito del procedimento di registrazione, secondo le modalità previste per la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private non autenticate e degli atti giudiziari, non sono dovuti i tributi speciali, perché mancherebbe in tal caso il presupposto impositivo.
Registrazione volontaria di atti
Nel medesimo documento, la stessa Agenzia precisa che anche in riferimento alla registrazione volontaria di atti, i tributi speciali non sono dovuti, poiché l’annotazione operata dall’ufficio costituisce, anche in tal caso, una modalità di “Esecuzione della Registrazione”.
Rilascio copie atti amministrativi estratti e certificazioni
I tributi speciali, sottolinea sempre l’Amministrazione finanziaria guidata da Attilio Befera, sono però dovuti in caso di rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.