L’Agenzia delle Entrate, con apposito documento di prassi (vedi in calce), ritorna sulle regole per la stampa (cartacea) e conservazione (elettronica) dei registri contabili tenuti dai titolari di partita IVA (registro IVA, libro giornale, ecc.).
In estrema sintesi, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, in base alle disposizioni vigenti, i registri riferiti ad un certo anno d’imposta, non devono essere stampati fino al terzo mese (sesto se si tratta del 2019) successivo alla presentazione della relativa dichiarazione redditi, salvo esplicita richiesta in sede di accesso, ispezione o verifica,
Entro lo stesso termine, tuttavia, bisogna concluderne il processo di conservazione elettronica secondo la specifica procedura prevista.
Quindi, ad esempio, per i registri contabili del 2020, il termine di riferimento per il calcolo dei 3 mesi è il 30 novembre 2021 (termine di presentazione della Dichiarazione redditi 2021 riferita all’anno d’imposta 2020). Ne consegue che, il termine dei tre mesi finisce al 28 febbraio 2022.
Registri contabili, stampa e conservazione
La normativa attuale stabilisce che, ai fini della regolare tenuta dei registri contabili, non è richiesta la loro stampa (cartacea) fino al 3° mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione redditi.
Se, tuttavia, nell’arco di questi 3 mesi, ne viene chiesta la stampa, a seguito di accessi, ispezioni e verifica, il contribuente deve provvedervi.
Entro la citata scadenza occorre, comunque, procedere a concludere il processo di conservazione elettronica, che deve garantire:
- immodificabilità
- integrità
- autenticità
- leggibilità.
La procedura si ritiene conclusa sono a seguito dell’apposizione di un riferimento temporale ad opera di terzi sul pacchetto di archiviazione.
Riepilogo per l’anno d’imposta 2020
Volendo concludere, se prendiamo i registri contabili riferiti all’anno d’imposta 2020, la regola prevede che:
- ai fini della loro regolarità, non era richiesta la stampa fino al 28 febbraio 2022, salvo che nel frattempo ci siano stati accessi, ispezioni e verifiche
- entro il 28 febbraio 2022, bisognava concluderne il processo di archiviazione elettronica, se il contribuente intende mantenerli in questo formato. Altrimenti dopo il 28 febbraio bisogna procedere alla stampa.
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