Dopo la normativa arrivano anche i codici tributo per consentire ai datori di lavoro il versamento o dei contributi forfettari per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, da parte dei datori di lavoro, e, dei cittadini stranieri, per il rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno.
Ci riferiamo alla disposizione contenuta all’art. 103 de decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) con cui il legislatore permette ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
Il comma 2 dello stesso articolo, consente poi ai cittadini stranieri, che hanno un permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare domanda per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, secondo le condizioni ivi previste.
I codici tributo e le istruzioni di compilazione
Il versamento di quanto dovuto va fatto con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, e l’importo da pagare corrisponde ad euro 500 per l’istanza presentata da parte del datore di lavoro e di 130 euro per l’istanza di cui al comma 2 del menzionato art. 103 (tale importo di 130 euro non comprende i costi di commissione che restano, comunque, a carico del cittadino straniero interessato). I codici tributo istituiti e contenuti nella Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020 sono:
- “REDT” per il contributo di 500 euro;
- “RECT”, per il contributo di 300 euro.
Il documento di prassi riporta anche le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. Occorre, quindi, in primo luogo, compilare la sezione “Contribuente”, dove andranno riportati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro (per il codice tributo “REDT”) oppure del cittadino straniero (per il codice tributo “RECT”).
Va poi compilata la sezione “Erario ed altro”, in cui andranno indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso (laddove il numero sia composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17);
- nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;
- nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro (per il codice “REDT”), ovvero di 130,00 euro (per il codice “RECT”).