Regolarizzazione dell’errata applicazione del regime Mini One Stop Shop

Regime Mini One Stop Shop applicato per errore, ecco cosa bisogna fare per sanare le irregolarità dichiarative e di versamento commesse.
4 anni fa
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E-commerce

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 246 del 14 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla regolarizzazione dell’errata applicazione del regime Mini One Stop Shop. Vediamo meglio id cosa si tratta. 

Il quesito del contribuente

L’istante è un esercente attività di commercio al dettaglio online (codice “Ateco 47.91.1”). I prodotti da lui venduti sono destinati prevalentemente ad acquirenti privati (B2C) italiani e comunitari e applica la disciplina delle “vendite a distanza”.

L’Istante dichiara di non avere superato nel 2020 le soglie di protezione fissate da ciascuno Stato membro e di non aver optato per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione.

I beni, l momento della cessione, si trovano in Italia, pertanto le cessioni sono territorialmente rilevanti ai fini IVA.

Con riferimento alle operazioni poste in essere nel 2° trimestre 2020, l’istante ha erroneamente presentato la dichiarazione mediante la procedura MOSS.

Dette operazioni non sono confluite nella liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre 2020, eseguito il 19 agosto 2020, né nella Comunicazione di liquidazione periodica IVA, presentata il 9 settembre 2020, sempre con riferimento al 2° trimestre 2020.

Tanto premesso, l’istante chiede come poter sanare le irregolarità dichiarative e di versamento commesse.

Regime Mini One Stop Shop (MOSS)

L’articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dispone che costituiscono cessioni non imponibili «le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa”.

La disposizione non si applica se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato.

Gli operatori nazionali, che prestano tali servizi verso consumatori finali comunitari, al fine di assolvere l’IVA dovuta in ciascun Stato membro, possono aderire – con una specifica procedura on line – al regime Mini One Stop Shop (MOSS) ed adempiere i relativi obblighi IVA senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati.

A partire dal primo luglio 2021, il MOSS sarà sostituito da uno sportello Unico più ampio che ricomprenderà le vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e a talune vendite interne di beni, nonché tutti i tipi di servizi B2C.

Risposta dell’Ade

l’istante ha erroneamente utilizzato il regime MOSS per dichiarare e versare l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni effettuate nel 2° trimestre 2020 in altri Stati membri.

Al fine di regolarizzare gli errori commessi, l’istante deve:

  • rideterminare il debito IVA relativo al 2° trimestre 2020, computando nella liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il regime MOSS;
  • versare l’imposta dovuta, con il solo codice tributo 6032/2020, gli interessi e la sanzione;
  • versare la sanzione prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ravvedibile secondo le percentuali di riduzione applicabili in base al momento di effettuazione del versamento;
  • rettificare la dichiarazione IVA trimestrale presentata nell’ambito del regime MOSS, apportando le modifiche direttamente alla dichiarazione originaria attraverso il relativo Portale;

In sede di controllo della dichiarazione rettificativa, l’IVA che risulterà versata in eccesso nell’ambito del regime MOSS, sarà restituita direttamente dal Paese membro di registrazione (nel caso di specie l’Italia) se la rettifica è effettuata prima della ripartizione dell’imposta tra i Paesi membri, ovvero, dai singoli Paesi membri di consumo se la rettifica è effettuata a ripartizione già eseguita.