Acquisto immobile in Italia: chiarimenti utili per residenti all’estero

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito all’acquisto della seconda casa di un residente estero e sull'imposta sostitutiva pagata da un cittadino non residente in Italia.
4 anni fa
1 minuto di lettura

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito all’acquisto della seconda casa di un residente estero e sull’imposta sostitutiva pagata da un cittadino non residente in Italia.

I chiarimenti sono contenuti nella risposta all’Interpello n. 462 del 12 ottobre 2020.

Residente in Olanda e acquisto immobile in Italia: la risposta all’interpello n.462 del 12 ottobre

Il soggetto istante è cittadino italiano residente fiscale in Olanda e correttamente iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero).

L’istante nell’esporre il quesito chiarisce di aver acquistato un appartamento a scopo investimento e non è interessato a spostare la mia residenza estera in Olanda.

Nel processo di richiesta del mutuo ipotecario la banca, durante l’istruttoria, ha processato la pratica come “acquisto seconda casa”, quando a detta del Notaio doveva essere prima casa.

Dopo aver scoperto l’errore durante il rogito notarile, il soggetto istante si è visto obbligato a pagare l’imposta sostitutiva.

Il soggetto istante chiede all’Amministrazione fiscale cosa scrivere nella dichiarazione dei redditi per far presente questo malinteso e se ha diritto a recuperare questa imposta non dovuta.

Residenza in Olanda e immobile in Italia: la risposta dell’Amministrazione fiscale

Il Fisco chiarisce immediatamente che il soggetto istante non è legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso.

La banca che ha erogato il mutuo ipotecario è legittimata a richiedere il rimborso della maggiore imposta sostitutiva versata.

Inoltre, in base alle dichiarazioni rilasciate nell’atto di mutuo dalla banca, il Fisco non ritiene che sussistano i presupposti di legge per ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva.

Richiamando l’articolo 18 del d.P.R. n. 601 del 1973 l’amministrazione fiscale sottolinea che il mutuo stesso non si riferisce all’acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze.

Pertanto, l’aliquota si applica nella misura del 2% dell’ammontare complessivo dei finanziamenti. La stessa aliquota si applica anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze.

Essendo il mutuo finalizzato all’acquisto di un’abitazione c.d. ‘prima casa’ il contribuente può rendere le relative dichiarazioni con un atto di mutuo sostitutivo e rettificativo di quello già presentato.

 

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Fino al 5% annuo garantito con il fixed cash collect di Leonteq su Poste Italiane

rimodulazione windtre
Articolo seguente

Con WindTre cambi smartphone ogni anno: ecco come