L’ordinamento giuridico italiano prevede specifiche ipotesi in cui l’amministratore può essere ritenuto personalmente responsabile per i debiti tributari della società.
In particolare la responsabilità degli amministratori delle SRL scatta nei casi di mala gestio, violazione di obblighi legali o statutari, o per l’inosservanza delle norme tributarie e civilistiche. Tali ipotesi sono state oggetto di approfondimento giurisprudenziale nel corso del tempo, anche da parte della Corte di Cassazione.
In tale contesto si inserisce la sentenza n.752/2025 depositata il 18/03/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia la quale mette in chiaro le condizioni al ricorrere delle quali è possibile contestare all’amministratore la responsabilità dei debiti tributari della società sulla base della norma di cui all’art.
36 del DPr 602/1973.
La questione della responsabilità degli amministratori. I precedenti della Giurisprudenza
La responsabilità degli amministratori rappresenta un nodo centrale nella disciplina delle società di capitali. In particolare nelle S.r.l., dove la gestione dell’impresa è spesso accentrata in poche figure.
La giurisprudenza ha progressivamente delineato i contorni di tale responsabilità, affermando che essa può configurarsi sia nei confronti della società, ai sensi dell’art. 2476 c.c., sia verso i creditori sociali in caso di violazione degli obblighi legali o statutari che abbiano arrecato danno al patrimonio sociale.
Dunque non è vero che con la SRL non si pagano mai i debiti societari con i propri beni.
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che l’amministratore risponde in proprio nei casi in cui abbia agito con dolo o colpa grave. Ovvero abbia omesso di adottare le misure necessarie per evitare il pregiudizio alla società o ai terzi.
A livello tributario i contorni della responsabilità dell’amministratore sono meglio delineati all’art.36 del DPr 602/1973: Responsabilita’ e obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.
Tale norma prevede la responsabilità degli amministratori per i debiti tributari della società al ricorrere di specifiche condizioni. Ad esempio nel caso di omissioni nelle scritture contabili.
Detto ciò, l’evoluzione giurisprudenziale ha esteso l’analisi anche alla figura dell’amministratore di fatto. Confermando che la responsabilità non è esclusa dalla mancanza di formale investitura, qualora vi sia stato un concreto esercizio dei poteri gestori.
I precedenti giurisprudenziali confermano un orientamento rigoroso volto a tutelare la trasparenza gestionale e la corretta amministrazione della società.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12675 del 23 maggio 2018
La Corte di Cassazione ha affermato che la società può essere civilmente responsabile per gli atti illeciti compiuti dall’amministratore nell’ambito delle sue funzioni, anche se posti in essere con dolo o abuso di potere.
In questo caso, la Suprema Corte ha riconosciuto che, in presenza di condotte elusive o fraudolente poste in essere da un amministratore nell’interesse della società, la responsabilità può riflettersi anche sulla persona giuridica, senza escludere comunque un’eventuale responsabilità personale dell’amministratore nei confronti della società o di terzi. (Fonte: Corte di Cassazione, sentenza 12675/2018).
Corte di Cassazione, sentenza n.
8811 del 30 marzo 2021
Con questa decisione, la Corte ha precisato che gli amministratori, anche se di fatto, non rispondono automaticamente dei debiti fiscali della società, in assenza di una specifica norma che preveda tale coobbligazione.
Tuttavia, ha anche chiarito che l’amministratore può essere ritenuto personalmente responsabile nel caso in cui la società sia stata costituita fittiziamente per scopi illeciti o nell’interesse esclusivo dello stesso. (Fonte: Corte di Cassazione, sentenza 8811/2021).
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata Impresa, sentenza n. 754/2024
Questa pronuncia, ha trattato il caso di un’azione di responsabilità promossa dalla curatela di una S.r.l. fallita nei confronti degli amministratori ex art. 2476 c.c.
Il Tribunale ha accertato che gli amministratori avevano violato gli obblighi di corretta gestione, contribuendo al dissesto societario.
Responsabilità amministratori SRL. I debiti li paga la società (sentenza CGT 2° grado Lombardia)
Sulla responsabilità degli amministratori per i debiti tributari della SRL è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia: la n. 752/2025, depositata il 18 marzo 2025.
L’Agenzia delle entrate, per anni, ha cercato di far ricadere automaticamente sugli amministratori – anche quelli solo “di fatto” – le imposte, sanzioni e interessi dovuti dalla società. Senza alcuna verifica specifica.
Secondo questa prassi, bastava notificare l’accertamento societario per rendere l’amministratore responsabile in solido: senza provare se e come avesse partecipato alle irregolarità fiscali e di gestione.
La Corte ha chiarito che questo modo di agire non è corretto: se si vuole imputare un debito fiscale all’amministratore, è necessario emettere un accertamento autonomo e motivato nei suoi confronti.
Non basta un semplice collegamento con la società. Bisogna invece dimostrare, con prove concrete, che l’amministratore abbia partecipato direttamente alla gestione fiscale irregolare, come previsto dall’art. 36 del DPR 600/1973.
Il giudice ha anche sottolineato un altro punto importante: nemmeno per le sole sanzioni fiscali si può procedere automaticamente. Serve comunque dimostrare che l’amministratore abbia tratto un vantaggio economico personale dall’illecito, usando la società solo come copertura.
Anche in questo caso, l’accertamento nei suoi confronti deve essere distinto e ben motivato, così da rispettare il diritto alla difesa.
In sintesi non è più possibile attribuire in modo automatico agli amministratori i debiti fiscali della società.
L’Amministrazione finanziaria dovrà agire con maggiore rigore e rispettare pienamente le garanzie del contribuente., motivando eventuali contestazioni.
Riassumendo
- No responsabilità automatica: gli amministratori della SRL non rispondono automaticamente dei debiti fiscali della società. Serve una responsabilità specifica (art. 36 DPR 602/1973).
- Accertamento separato e motivato: la responsabilità personale richiede un atto di accertamento autonomo e motivato nei confronti dell’amministratore (sentenza CGT Lombardia n. 752/2025).
- Necessario il coinvolgimento diretto: è indispensabile dimostrare dolo, colpa grave o vantaggio personale per imputare responsabilità.
- Rileva anche l’amministratore di fatto: chi gestisce di fatto la società può essere ritenuto responsabile, anche senza nomina formale.
- Fallimento e mala gestio: in caso di fallimento, l’amministratore può rispondere per cattiva gestione e violazioni gravi (Tribunale Napoli, n. 754/2024).