Non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, il contributo a fondo perduto erogato in base alle previsioni di cui al D.L. 34/2020, decreto Rilancio, in favore di coloro che hanno già beneficiato dell’agevolazione “Resto al Sud”. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 815 pubblicata ieri. Si tratta di un importante chiarimento anche perchè la norma di riferimento nulla prevedeva in merito alla concorrenza al reddito del contributo a fondo perduto.
Il contributo a fondo perduto per i beneficiari delle agevolazioni Resto al Sud
In base alle previsioni di cui all’art.245 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, le imprese finanziate con le agevolazioni Resto al Sud, possono accedere un ulteriore contributo a fondo perduto, a copertura del fabbisogno di circolante.
Il contributo a fondo perduto è pari a:
- 15.000 euro per le attività svolte in forma individuale e
- fino ad un massimo di 40.000 euro (10.000 euro per ciascun socio) per quelle esercitate in forma di società.
Per fabbisogno di capitale circolante si intendono le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti; utenze e canoni di locazione per immobili; eventuali canoni di leasing; acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata (fonte dossier ufficiale Camera/Senato D.l. 34/2020).
La suddetta norma non regola l’eventuale tassazione del contributo in esame.
Da qui, con la risposta n° 815 di ieri, l’Agenzia delle entrate chiarisce anche questo aspetto.
Resto al sud. Si pagano tasse sul contributo? Istruzioni Agenzia delle entrate
La risposta n° 815 prende spunto da apposita istanza di interpello. Nello specifico, un imprenditore che è stato ammesso in precedenza al suddetto contributo a fondo perduto, ha chiesto lumi sulla sua eventuale tassazione.
Nello specifico, l’articolo da ultimo citato dispone che:
I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Secondo l’Agenzia delle entrate anche il contributo a fondo perduto riconosciuto ai beneficiari della misura Resto al Sud rientra nella suddetta previsione di favore. Da qui, il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir).
In sintesi, non si pagano tasse.