La pensione di reversibilità è una prestazione erogata come sostegno economico ai superstiti in caso di decesso del titolare. Nella maggior parte dei casi spetta al coniuge, ma ne hanno diritto anche i figli e altri parenti in misura minore, secondo percentuali ben definite stabilite dalla legge.
Nel caso del coniuge superstite è bene fare attenzione ai casi in cui ci si separa o si divorzia. Nel primo caso la pensione di reversibilità spetta sempre, mentre nel secondo bisogna analizzare bene alcuni aspetti giuridici ed economici.
Pensione di reversibilità e assegno di mantenimento
Sembrerà strano, ma nel caso in cui il coniuge superstite non abbia diritto all’assegno di mantenimento in caso di divorzio, alla scomparsa del titolare della pensione (o del diritto ad averla), non spetta nemmeno la reversibilità. Come mai? A spiegarlo bene è la legge sul divorzio (art. 9 legge 898/1970) che recita espressamente che
In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
In altre parole, il coniuge che, a seguito di divorzio, non riceve alcun assegno di mantenimento dal pensionato, non ha diritto alla reversibilità. Questo perché la pensione all’ex coniuge serve a dare continuità al sostentamento economico del superstite.
La condizione economica del superstite
Quindi, è necessario che sussista una esigenza economica di assistenza a favore del ex coniuge superstite affinché possa essere riconosciuto il pagamento della prestazione di reversibilità.
Sul punto è importante rilevare che la pensione di reversibilità è erogata solo in condizione di esigenza di continuità di sostegno economico. Nel senso che se c’è l’assegno di mantenimento al momento del decesso, questo è sostituito dalla pensione di reversibilità, anche in misura maggiore eventualmente. Ma se l’assegno non è mai stato riconosciuto, non può essere chiesta la pensione di reversibilità.
Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assegno divorzile è stato richiesto dall’ex coniuge, ma il pagamento è avvenuto in unica soluzione. Anche in questo caso la pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge superstite perché trattasi di una liquidazione avvenuta una tantum che non ha le stesse caratteristiche tipiche dell’esigenza di mantenimento periodico e continuativo.
Requisiti specifici per la pensione di reversibilità all’ex coniuge
Fra gli altri requisiti che l’ex coniuge deve possedere per avere diritto alla pensione di reversibilità è fondamentale che non contragga nuove nozze. Il nuovo matrimonio fa perdere il diritto, sia al mantenimento che alla pensione.
La sentenza di divorzio deve essere successiva a quella di inizio del periodo di assicurazione con l’Inps o la cassa di previdenza del titolare. Se il divorzio avviene prima, non si ha diritto alla reversibilità.
Infine è necessario che il defunto sia titolare di pensione o possa perfezionare il diritto ad essa con richiesta specifica da parte dell’ex coniuge avente diritto alla reversibilità.
Riassumendo…
- La pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge se divorziato e senza assegno di mantenimento.
- La prestazione si sostituisce all’assegno divorzile come mezzo di sostentamento economico.
- L’assegno mensile di mantenimento è condizione necessaria per ottenere la reversibilità.