Il riaddebito delle spese per l’ufficio condiviso: le regole per la fattura del forfetario

Le somme percepite dal professionista a titolo di riaddebito delle spese d’ufficio agli altri colleghi non costituisce reddito
4 anni fa
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Sono un contribuente forfetario (avvocato) e condivido l’ufficio con altri tre colleghi, i quali agiscono in regime ordinario. Devo procedere, verso questi ultimi, al riaddebito delle spese dell’ufficio (utenze, canone telefonico, ecc.). In altre parole tutte le spese le pago anticipatamente io e poi le riaddebito (facendomi rimborsare) per quota parte a ciascuno di essi la parte di propria competenza. Sono a chiedere se devo emettere fattura in merito e se applicare o meno su di essa anche l’IVA e la ritenuta d’acconto.

È frequente il caso in cui più professionisti, senza costituire un’associazione professionale, decidono di condividere l’ufficio in cui esercitano ciascuno la propria attività.

La ragione di ciò è facile da intuire: in questo modo si condividono ed abbattono i costi (canone di locazione, utenze, ecc.).

Il più delle volte, come nel caso del quesito, uno solo di essi si fa carico “anticipatamente” delle spese per poi riaddebbitarle agli altri occupanti, i quali, dunque, verseranno a titolo di ristoro la propria quota parte a chi l’ha anticipata.

Nel momento del riaddebito il soggetto che chiede il rimborso delle spese anticipate deve emettere regolare fattura nei confronti del soggetto cui la spesa è riaddebitata.

Il riaddebito delle spese dell’ufficio tra colleghi: come comportarsi

Per comprendere, nel caso in questione. in che modo il lettore dovrà emettere fattura agli altri tre professionisti/colleghi, dobbiamo ricordare che, chi agisce nel regime forfetario:

  • non applica l’IVA nelle fatture che emette;
  • non indica la ritenuta d’acconto nelle fatture che emette;
  • non detrae l’IVA assolta sulle fatture di acquisto.

Detto ciò, dunque, il lettore emetterà fattura per il riaddebito delle spese agli altri tre colleghi senza IVA e senza ritenuta d’acconto.

Trovandoci in argomento riteniamo utile riportare anche il chiarimento contenuto nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2010 in cui è precisato che ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito.

Pertanto, la somma che il lettore incasserà dai colleghi a titolo di riaddebito delle spese in esame non costituirà reddito. Ciascuno dei tre colleghi, invece, trovandosi in regime ordinario, potrà dedurre la spesa per la parte riferibile alla attività svolta da ciascuno e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare agli altri.

 

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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