In redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante sulla riammissione alla rottamazione-quater che potrà essere richiesta entro il prossimo 30 aprile.
Buongiorno, nel 2023 ho aderito alla rottamazione-quater per due cartelle relativi a debiti Iva, Irpef e IMU. Ora siccome sono decaduto, vorrei sfruttare la chance di riammissione per una cartella mentre vorrei chiedere una dilazione ordinaria per l’altra. E’ possibile oppure la riammissione deve riguardare tutti i debiti compresi nella prima domanda di rottamazione?
La riammissione alla rottamazione-quater
Prima di rispondere al nostro lettore, è utile riprendere il perimetro applicativo della riammissione alla rottamazione-quater.
La riapertura dei termini per la riammissione alla Rottamazione-quater consente ai contribuenti decaduti dalla precedente definizione agevolata di regolarizzare la propria posizione entro il 30 aprile 2025.
Si tratta di un’opportunità riservata a chi non ha effettuato, o ha effettuato in ritardo o parzialmente, i pagamenti delle rate dovute entro il 2024.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online, tramite il portale dell’agente della riscossione, e riguarda solo i carichi già inclusi nella domanda originaria presentata nel 2023.
Non è quindi possibile includere nuove cartelle.
I contribuenti riammessi possono scegliere tra il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o il pagamento rateale fino a un massimo di dieci rate distribuite tra il 2025 e il 2027, con un tasso d’interesse annuo pari al 2%.
Entro il 30 giugno 2025 sarà comunicato l’importo complessivo da versare. Inoltre, la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e cautelari in corso e permette di mantenere la regolarità contributiva, utile anche per il rilascio del DURC.
Una volta riammessi alla rottamazione- quater sarà possibile passare alla quinquies.
Riammissione rottamazione-quater. Il concetto di singolo carico e l’alternativa della dilazione
In merito al quesito su esposto diciamo, fin da subito che non è per forza necessario attivare la riammissione alla rottamazione per tutti i debiti che erano stati inseriti nella prima domanda di rottamazione.
Infatti, una volta fatto accesso alla propria area riservata del portale ADER (la richiesta può essere inoltrata anche tramite area pubblica senza autenticarsi) e selezionato il nuovo servizio di Riammissione “Rottamazione-quater”,, il sistema presenterà l’elenco completo delle cartelle e degli avvisi per i quali il contribuente è decaduto dalla precedente definizione agevolata entro il 31 dicembre 2024, e che quindi possono rientrare nel nuovo beneficio.
Il contribuente potrà:
- scegliere tutti i documenti tramite l’opzione “Seleziona tutti i documenti” oppure
- scegliere solo i carichi per cui intende effettivamente richiedere la riammissione.
La selezione avviene a livello di singolo documento (cartella o avviso), ma qualora il documento contenga più carichi/debiti, è possibile visualizzarne il dettaglio cliccando sul numero identificativo e selezionare soltanto quelli di interesse. Ossia quelli per i quali si vuole presentare istanza di riammissione.
Dunque vale sempre il concetto di singolo carico, anche ai fini della riammissione alla rottamazione-quater.
Cosicchè, sono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°2/2017 sulla prima rottamazione delle cartelle:
Il ruolo è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” (ora Agente della riscossione).
Per ogni ruolo è esposto il n° di partite (+ partite) riferite al singolo procedimento di controllo concluso dall’Ufficio con un atto impositivo, di riscossione o di liquidazione. Per ogni singolo carico si intende dunque la singola partita di ruolo, ossia l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione agevolata”.
Così ad esempio, immaginando una cartella che comprende debiti Iva e Irpef: il contribuente potrà optare per la riammissione per entrambi i carichi o solo per uno di essi. Facendo attenzione al fatto che non è possibile suddividere la “partita di ruolo” di quello specifico debito (vedi sopra).
Per i debiti rispetto ai quali non si vuole sfruttare la riammissione, sarà possibile optare per una rateazione ordinaria, ex art.19 del DPR 602/1973. Sempre se ne ricorrono le condizioni e se la scelta per la riammissione alla rottamazione non è obbligata.
Riassumendo.
- Scadenza del 30 aprile 2025 per la riammissione alla Rottamazione-quater, riservata a chi è decaduto per mancato o tardivo pagamento delle rate 2023-2024.
- Non obbligatoria per tutti i debiti: il contribuente può richiedere la riammissione solo per uno o più carichi specifici già compresi nella domanda originaria.
- Selezione dei debiti: possibile agire a livello di singola cartella o persino singolo carico, come Iva, Irpef o IMU, purché non frazionabile all’interno della stessa “partita di ruolo”.
- Alternativa alla riammissione: per i debiti esclusi, resta possibile chiedere una dilazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973, se ne ricorrono le condizioni.
- Riammissione e regolarità: la domanda sospende le azioni esecutive e mantiene la regolarità contributiva, permettendo anche il rilascio del DURC.