In Redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito sulla novità della riapertura della rottamazione-quater prevista nella legge di conversione del DL 202/2024, c.d D.L. Milleproroghe, che a breve sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
“Buongiorno, sono venuto a conoscenza della possibilità di riprendere la rottamazione-quater per chi era decaduto alla data del 31 dicembre 2024. Nel mio caso non sono riuscito a pagare la rata di settembre 2024. Da qui per i carichi inseriti nella istanza di pace fiscale pochi giorni fa ho già ricevuto un preavviso di fermo amministrativo sulla mia auto. Per me è un grosso problema considerando che la utilizzo per i miei spostamenti quotidiani nonché per raggiungere il mio posto di lavoro. Detto ciò, mi chiedo se con la presentazione dell’istanza per essere riammessi alla pace fiscale blocco il fermo amministrativo oppure no. Grazie.”
La riapertura della rottamazione-quater
L’articolo 3-bis del DL Milleproroghe, introdotto nel corso dell’esame del Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.
A breve l’ADER pubblicherà i modello di domanda per la riammissione da presentare solo in via telematica.
La chance di riammissione riguarda i debitori che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla definizione agevolata per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate previste nella c.d. comunicazione delle somme dovute.
Si discute se sia più conveniente la rottamazione-quater o la quinquies, a ogni modo, la riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione (vedi dossier ufficiale del Senato DL Milleproroghe).
In poche parole si può essere riammessi per gli stessi debiti per i quali era stata presentata istanza di rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023. 30 settembre per i residenti dei territori alluvionati.
Ulteriori indicazioni sulla riapertura
Ai fini dell’adesione:
- il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
- l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.
Nella richiesta di riammissione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.
Riapertura rottamazione-quater. Basta l’istanza per bloccare il fermo amministrativo (quesito)?
La presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione-quater blocca l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi (e l’avvio di nuove procedure esecutive).
Ma non sospende automaticamente i fermi già in essere, ad esempio sul veicolo.
Per sospendere un fermo amministrativo già applicato è necessario procedere al pagamento della prima rata della riapertura della definizione agevolata.
Quindi:
- la sola istanza blocca l’attivazione di nuovi fermi;
- per sospendere quelli già applicati occorre pagare la prima rata.
Nel caso del lettore però parliamo di preavviso di fermo.
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).
Tuttavia, essendo nella fase di preavviso, l’istanza di riammissione alla rottamazione-quater blocca la procedura cautelare.
Detto ciò, se il fermo amministrativo fosse stato già iscritto, la sola istanza non basta per superarlo.
In tal caso, conviene valutare soluzioni alternative fino al pagamento della prima rata della rottamazione, per poter tornare a circolare con il veicolo interessato dal fermo. Come ad esempio una richiesta di rateazione ordinaria laddove fosse possibile.
Riassumendo
- La riapertura della rottamazione-quater consente a chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024 per mancato pagamento di una o più rate di presentare una nuova istanza entro il 30 aprile 2025.
- L’istanza blocca l’attivazione di nuovi fermi amministrativi e di nuove azioni esecutive, ma non sospende i fermi già esistenti.
- Se il fermo è già stato iscritto, per sospenderlo occorre pagare la prima rata della nuova rottamazione.
- In presenza di un preavviso di fermo (quindi prima dell’iscrizione effettiva), la domanda di riammissione impedisce il perfezionamento del fermo.
- Per riprendere a circolare con un veicolo già sottoposto a fermo, è possibile valutare soluzioni provvisorie (come la rateizzazione ordinaria) in attesa di versare la prima rata della definizione agevolata.
Buonasera perché la regione Molise non aderisce alla rottamazione dei bolli? I decreti non sono uguali per tutti… Grazie