Gent.ma Patrizia Del Pidio,
vorrei chiederLe delle informazioni a riguardo della L. 104/92 e la pensione anticipata per i diabetici.
Ho quasi 60 anni e sono un assistente amm.vo in una scuola; nel 2012, attraverso una visita oculistica, mi fu diagnosticato una maculopatia diabetica e ipertensiva a entrambi gli occhi con visus OD 5/10 e OS 1/50, ho dovuto praticare 18 sedute argon laser + 4 intravitreale Lucentis all’OS, mentre all’OD ho effettuato solo, si fa per dire, 8 sedute argon laser. In seguito ad altre visite mi sono state riscontrate altre patologie e/o complicanze dovute al diabete: polineuropatia assonale-demielinizzante AA.II agli arti inferiori; live/moderata insufficienza renale; cardiopatia ipertensiva; tiroidite di Hashimoto; ipovitaminosi D; iposideremia; iperpottassiemia. Sperando che si fermi qui. Sono andato alla visita con la Commissione e mi è stata data un’invalidità civile del 74% e L.140/92 art. 3 comma 1, quindi senza gravità. Leggendo gli articoli della Vs redazione e di altri, con tutte queste patologie croniche e invalidanti mi spetterebbe la legge 104/92 con gravità e un’invalidità maggiore, tengo a precisare che nella commissione ci fu un battibecco tra due dottoresse e il presidente della Commissione, infatti le dottoresse era per farmi avere la 104/92 e un’invalidità maggiore, ma il presidente si oppose dicendo era lui a decidere; in seguito ho visto su youtube, non so se è vero, che l’ex patron dell’INPS, Boerio, aveva incentivati i medici presidenti della commissione a non rilasciare la L.104/92. Mi potrebbe dare, per cortesia, maggiori e più precise informazioni. La ringrazio anticipatamente e Le invio
Cordiali saluti.
Legge 104: non conta l’invalidità ma la situazione di handicap
Prima di rispondere alla sua domanda è bene sottolineare che il riconoscimento della legge 104 non si basa sull’accertamento dell’invalidità civile ma sulla situazione di handicap.
Il riconoscimento dell’handicap e dell’invalidità sono molto simili, ma i due concetti sono tra loro molto differenti.
E’ chiaro, quindi, che il riconoscimento dell’handicap, su cui si basa la titolarità della legge 104, non coinvolgerà un accertamento solo di tipo fisico o mentale, ma andrà a verificare le conseguenze sociali che la patologia comporta.
Per questo motivo è possibile ottenere il riconoscimento dell’handicap grave con l’articolo 3 comma 3 della legge 104 senza la presenza di invalidità civile come, magari, un soggetto può ottenere entrambi ma è bene sapere che l’handicap non è legato all’invalidità.
Legge 104 e commissione medica
Per questo motivo, forse, la commissione medica le ha riconosciuto l’invalidità poiché le diverse patologie da cui è affetto possono limitare la sua capacità lavorativa ma non hanno impatto sulla sua vita sociale.
Con l’articolo 3 comma 1 le è stato riconosciuto lo stato di handicap ma non lo stato di handicap grave (che è riconosciuto con l’articolo 3 comma). In ogni caso il riconoscimento dello stato di handicap grave non da diritto a prestazioni previdenziali o economiche ma solo ad agevolazioni e benefici fiscali, sociali e lavorative (i famosi permessi mensili e il congedo straordinario retribuito per i familiari che assistono).
Se non è soddisfatto del verbale rilasciatole dalla commissione medica ha tempo 6 mesi dalla notifica per ricorrere contro di esso. Per ricorrere deve innanzitutto richiedere un accertamento tecnico preventivo che sarà effettuato da un Consulente Tecnico d’Ufficio (stilerà una perizia inviandola sia a lei che all’INPS).
Entro 30 giorni (o entro un termine fissato dal giudice) la perizia potrà essere accettata dalle parti o contestata.