Il 7 luglio è la data che fa da spartiacque per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato in materia di ricorsi tributari.
Contributo unificato 2011: le novità
Pertanto il contributo sarà dovuto per ogni grado di giudizio, e non per ogni lite, e dovrà essere pagato per ogni atto ( anche ad esempio per la richiesta di copia ad uso notifica). Con la nuova normativa il contribuente deve indicare in calce all’atto il valore della causa, determinato dall’importo delle sole imposte come stabilito nell’atto di accertamento,e sarà la segreteria dell’ufficio tributario a stabilire se il contributo è stato versato in maniera corretta o meno.
Contributo unificato pagamento – Prima che venga effettuata la costituzione in giudizio ( condizione fondamentale affinché il ricorso sia valido ed il processo possa avere inizio) occorre effettuare il pagamento attraverso il modello F23 o con bollettino postale. Anche la ricevuta del pagamento dovrà essere depositata in segreteria ed attesta che tutti gli atti sono stati compiuti. Viene inoltre stabilito che quando per le controversie non è stabilito un valore quantificabile, il contributo è dovuto in maniera fissa e l’importo da pagare è pari a 120 euro. Ad esempio rientrano in questa categoria le iscrizioni catastali, il ricorso contro il diniego di iscrizione, i ricorsi effettuati contro i fermi amministrativi, o le ipoteche. Quindi una casistica che sebbene non sia esaustiva è abbastanza completa. Nel caso il contribuente sia soccombente parzialmente l’importo sarà quantificato in base al nuovo importo.
Contributo unificato aggiornato
Al fine del pagamento del contributo dovuto occorre seguire la seguente tabella:
• Sino a 2.582,28 – Importo dovuto € 30,00
• Da € 2.582,28 a € 5.000,00 – Importo dovuto € 60,00
• Da € 5.000 a € 25.000 e atti con valore non determinato – Importo dovuto € 120,00
• Da € 25.000,00 a € 75.000 – Importo dovuto € 250,00
• Da € 75.000 a € 200.000 – Importo dovuto € 500,00
• Superiore a € 200.000 – Importo dovuto € 1.500,00.
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