Un evento che naturalmente non auguriamo a nessuno, ma che comunque potrebbe capitare, è la notifica di una cartella di pagamento, ossia il ricevimento di un atto giudiziario (in genere notificato tramite una busta di colore verde) il quale legittima il fisco a pretendere delle somme da un contribuente. In particolare tali atti, chiamati accertamenti o avvisi di liquidazione, sono delle comunicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, in relazione al pagamento di una determinata imposta ( Ires, Registro, Ire ) e molto spesso anche di una sanzione oltre agli interessi dovuti a partire dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento.
Come fare ricorso ad una cartella di pagamento
In caso di ricezione di uno di questi atti i contribuenti possono scegliere di pagare in maniera diretta oppure attraverso altri istituti (come ad esempio l’ accertamento con adesione) oppure proporre un ricorso attraverso la via giudiziale, qualora ritengano che detti atti siano infondati e che la pretesa da parte dell’amministrazione finanziaria non sia legittima. In sostanza facciamo un ricorso al giudice tributario quando secondo noi l’Agenzia delle Entrate ha sbagliato ad inviare l’atto che ci richiede di versare l’imposta dovuta. Un caso di questi potrebbe essere ad esempio la richiesta di pagare un’imposta che noi abbiamo effettivamente versato ( ad esempio la comunicazione del pagamento non è stata fatta all’ agenzia delle entrate), oppure potrebbe anche darsi che l’interpretazione di una norma sia errata da parte del fisco italiano ed il giudice, sentite le motivazioni del contribuente, potrebbe decidere quindi di annullare l’avviso.
I gradi della Giurisdizione tributaria
Iniziamo chiarendo da subito quali siano gli organi e quindi i gradi della giurisdizione tributaria. • 1° Grado- Le commissioni tributarie provinciali aventi sede in ogni capoluogo di provincia; • 2° Grado – Le commissioni tributarie regionali ( o d’ appello) aventi sede in ogni capoluogo di regione; • 3° Grado – La Corte di Cassazione, dove è prevista una particolare sezione che si occupa di giurisdizione tributaria.
Ricorso commisssione tributaria
La competenza delle commissioni tributarie è riferita sia alla materia oggetto di giurisdizione che all’ambito territoriale su cui le commissioni hanno giurisdizione. La competenza su base territoriale dipende quindi dall’ ubicazione dell’ Agenzia delle Entrate ( o uffici del demanio o delle dogane) che ha emesso l’ atto amministrativo mentre per la competenza per oggetto occorre vedere quale materia tratta l’atto amministrativo che si è ricevuto. In breve appartengono alla giurisdizione tributaria (materia delle commissioni): • Tutte le controversie riguardanti i tributi in ogni genere e specie, compresi il canone per l’occupazione delle aree pubbliche , il canone per lo scarico delle acque reflue, imposta pubblica sulle affissioni, imposta comunale sulla pubblicità. • Liti in materia catastale, di estimo le sanzioni amministrative ed interessi. In base all’ art. 12 del D. Lgs 546/92 è prevista l’ assistenza tecnica è previsto un’ obbligo per le parti che ricorrono in sede giudiziale. In pratica , ad eccezioni delle liti più piccole, i contribuenti che ricorrono in giudizio devono farsi assistere, e/o rappresentare, da un difensore abilitato. E’ prevista un’ assistenza gratuita per i meno abbienti, mentre chi non rientra in tale categoria ha l’ obbligo di remunerare il professionista che presta assistenza.
I dati obbligatori per il ricorso
I dati obbligatori per il ricorso da indicare sono: • Commissione tributaria provinciale a cui si fa ricorso; • I dati anagrafici del ricorrente; • Gli estremi dell’ atto per il quale si fa ricorso e l’ ufficio dell’ agenzia delle entrate ( o dogane ) a cui si fa ricorso; • I motivi per il quale secondo il contribuente l’ atto dovrebbe essere annullato; • La firma del difensore abilitato con indicazione del relativo incarico. Quando il ricorso è stato scritto occorre notificarlo ( e cioè portarlo a conoscenza ) dell’altra parte. Questa può essere fatta o attraverso una consegna diretta del plico contenente il ricorso ( in tal caso occorre che chi riceve il plico rilasci una ricevuta a chi ha consegnato il ricorso) oppure con spedizione del plico senza busta con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso deve comunque essere notificato entro 60 giorni da quando il ricorrente ha ricevuto l’ atto da parte dell’ amministrazione finanziaria. Fatta la proposizione del ricorso occorre obbligatoriamente che le parti si costituiscano in giudizio. Tale procedura si attua attraverso il deposito o la spedizione alla segreteria della commissione giudiziale, di vari documenti entro un tempo massimo di 30 giorni che decorrono da quando il ricorso è stato proposto ( e cioè da quando si è notificato all’ altra parte).