Fino ad oggi chi voleva impugnare di fronte al giudice un provvedimento dell’Inps in materia di invalidità civile o di handicap, doveva presentare ricorso giudiziale al Tribunale. Dal 2012 sono state introdotte nuove norme che regolano il ricorso giudiziario in materia di invalidità civile, infatti è lo stesso contribuente che ha l’obbligo dell’accertamento tecnico preventivo.
DOMANDA INVALIDITA’: COSA FARE IN CASO DI RESPINGIMENTO DELL’INPS
In caso di rigetto dell’Inps della domanda di riconoscimento dello stato invalidante o di handicap, prima di ricorrere al giudice il contribuente deve richiedere allo stesso giudice l’accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.
RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE POSSONO COESISTERE
Sempre in materia di invalidità civile, ma più in particolare quando è riconosciuto alla vittima il danno biologico, ovvero che ha subito danni alla salute, non si esclude il diritto al risarcimento del danno morale. Questo principio è stato recentemente riaffermato da una sentenza della Cassazione, che si è espressa nel caso di un minore vissuto per pochi anni con invalidità al 100% a seguito dei danni subiti durante il parto. Peraltro, la legge ha già stabilito le diverse modalità di riconoscimento per le due voci: il danno biologico è valutato in base ai parametri dettati da specifiche tabelle, il danno morale è calcolato con appositi indicatori che valutano “l’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona”.
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