Le multe per chi sosta sulle strisce blu senza biglietto sono molto frequenti: a differenza di quanto riportano alcune Associazioni dei consumatori, non sempre è facile vincere un eventuale ricorso. Vediamo allora meglio quali sono gli elementi ai quali ci si può appellare.
AUSILIARI DEL TRAFFICO MULTE SEMPRE VALIDE?
I Comuni possono assumere degli ausiliari del traffico per multare le auto che sostano entro le strisce blu senza il ticket del parcheggio o che ne ostacolano l’accesso ad altre vetture.
RICORSO MULTA STRISCE BLU: QUANDO SI PUO’ FARE?
Ma torniamo all’oggetto di questo articolo, ovvero la sosta sulle strisce blu senza biglietto. Quali sono i motivi che giustificano il ricorso per una eventuale contravvenzione? Il riferimento è all’articolo 7 del Codice della Strada, che ora andremo ad esaminare nelle previsioni più rilevanti.
Codice della strada strisce blu: cosa dice il legislatore – Il comma 6 prevede che le aree di parcheggio a pagamento non possono essere collocate all’interno della carreggiata causando il restringimento della stessa. Questa fattispecie è molto più comune di quanto si pensi: sono molte le strisce blu che occupano, anche solo parzialmente, la carreggiata e dunque non sarebbero legittime. In questi casi è utile allegare ai documenti per il ricorso una foto che mostri il punto in cui è stata fatta la contravvenzione.
Il comma 8 del prevede espressamente che i parcheggi a pagamento sono illegittimi se nelle vicinanze non esiste possibilità di sosta gratuita. Tradotto: se ci sono delle strisce blu devono esserci necessariamente in prossimità delle strisce bianche.
Va detto infine che spesso le strisce blu sono quasi del tutto cancellate e la segnaletica non è sufficiente. Anche in caso di contestazioni di questo tipo sarà l’amministrazione opposta a dover dimostrare l’infondatezza delle eccezioni avanzate.
CONTESTAZIONE MULTA STRISCE BLU: TEMPI E ITER
Se la vostra fattispecie rientra in una di quelle sopra indicate potete intraprendere l’iter per il ricorso. Potete rivolgervi al Giudice di Pace o al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la presunta infrazione. Il termine è di 60 giorni, inclusi i festivi, dal ricevimento del verbale (o dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata). Potete consegnare il ricorso di persona presso gli uffici oppure spedirlo con raccomandata A/R (consigliato). Le due vie sono alternative ma non si escludono a vicenda: se il Prefetto rigetta il ricorso potete ancora rivolgervi al Giudice di Pace (ma in questo caso il termine scende a 30 giorni).