Un’importante pronuncia della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4815 del 24 febbraio 2025, ha segnato un punto fermo nel contenzioso tributario, stabilendo che la notifica cartacea del ricorso è da considerarsi inammissibile. Anche se la controparte si è effettivamente costituita in giudizio.
La decisione è destinata ad avere un impatto rilevante. In particolare per i ricorsi presentati in forma analogica in un’epoca in cui la telematizzazione del processo tributario è ormai pienamente operativa.
Il contesto della controversia si ricorso tributario
Il caso ha origine da un accertamento fiscale condotto nei confronti di una società a responsabilità limitata attiva nel settore delle ristrutturazioni edilizie.
Attraverso l’analisi incrociata con i dati di una ditta cliente, l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato significative discrepanze tra i redditi dichiarati e quelli desunti in maniera induttiva.
Questo ha portato all’emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società, considerata a ristretta base partecipativa, e di un ulteriore atto impositivo diretto a uno dei soci, al quale veniva contestato un reddito di partecipazione non dichiarato, con conseguente maggiore imposta Irpef dovuta.
Il socio, chiamato a rispondere in proprio, ha impugnato l’atto ricevuto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sostenendo una serie di argomentazioni contro la fondatezza dell’accertamento condotto nei confronti della società. Tuttavia, ha presentato il ricorso in modalità cartacea nel dicembre 2019, in contrasto con le disposizioni previste per la gestione telematica degli atti processuali.
Il ruolo delle norme sul processo telematico
La questione di fondo affrontata dalla Corte riguarda l’obbligatorietà dell’uso del canale telematico per le notifiche ei depositi processuali nei procedimenti tributari.
La normativa di riferimento, in particolare l’articolo 16-bis del Decreto legislativo n. 546/1992, aggiungere che le notifiche e il deposito degli atti devono avvenire esclusivamente attraverso modalità digitali per i procedimenti in cui le parti non possono difendersi personalmente. L’eccezione, come sancito dal comma 3-bis dello stesso articolo, riguarda unicamente le controversie di valore inferiore a 3.000 euro, nelle quali è ammessa ancora la forma cartacea.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha subito sollevato l’eccezione di inammissibilità, evidenziando che il ricorso era stato notificato con modalità non conformi alla legge. Nonostante il fatto che l’atto fosse effettivamente pervenuto al destinatario, la Commissione provinciale ha accolto le osservazioni dell’Amministrazione e rigottato il ricorso del contribuente.
Le successive fasi processuali
Non rassegnandosi all’esito sfavorevole, il socio ha impugnato la decisione di primo grado davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania. Tuttavia, anche in secondo grado è stata confermata la validità dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario proprio per la modalità con cui era stato notificato.
Il contribuente ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che, nonostante la notifica cartacea, l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, facendo riferimento al principio generale previsto dall’articolo 156 del codice di procedura civile, secondo cui un vizio di forma può essere sanato se l’atto ha comunque prodotto i suoi effetti.
La Cassazione sulla notifica cartacea del ricorso
La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, ha confermato integralmente la decisione dei giudici di merito. Riprendendo l’interpretazione offerta dalla Commissione regionale, la Cassazione ha ribadito che, nei procedimenti tributari il cui valore supera i 3.000 euro, la notifica ricorso deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale n. 163 del 2013 e dai successivi decreti attuativi.
Il nodo cruciale riguarda la lettura combinata dell’articolo 16-bis, commi 3 e 3-bis, del Dlgs n. 546/1992. La norma è chiara nel prescrivere la modalità digitale come unica forma legittima per le notifiche, lasciando spazio all’uso della forma analogica solo per le liti minori, ossia quelle per cui è ammessa la difesa personale del contribuente.
Il tentativo del contribuente di far valere il disposto del secondo comma dell’articolo 16 del Decreto legge n. 119/2018 non ha trovato accoglimento. Questa disposizione, infatti, riguarda l’interpretazione della normativa previgente e consente il ricorso alla modalità cartacea solo qualora si applichi il testo dell’articolo 16-bis nella versione antecedente all’entrata in vigore del decreto stesso. Nel caso trattato, però, la normativa vigente al momento della proposizione del ricorso era già quella riformata, che impone l’uso del canale telematico.
La decisione e le sue conseguenze sulla notifica del ricorso
La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante richiamo all’osservanza rigorosa delle norme che regolano la notifica ricorso nei procedimenti tributari. La digitalizzazione non è più una semplice opzione, ma un vincolo giuridico la cui violazione può compromettere irrimediabilmente il diritto alla tutela giurisdizionale. Come dimostrato dall’esito della controversia in esame.
Non è sufficiente, dunque, che il destinatario abbia ricevuto effettivamente l’atto per sanare eventuali irregolarità formali nella procedura di notifica. Quando la legge prescrive modalità specifiche, queste devono essere rispettate in maniera tassativa, pena l’inammissibilità del ricorso. Il principio del raggiungimento dello scopo, pur importante, non può prevalere sulle normative normative che impongono un determinato mezzo di comunicazione processuale.
Riassumendo
- La Cassazione ha dichiarato inammissibile la notifica cartacea del ricorso tributario.
- Il ricorso era stato presentato in forma analogica nonostante l’obbligo telematico.
- Le norme prevedono la notifica digitale per causa sopra i 3.000 euro.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non prevale sulle regole telematiche.
- Solo le liti minori permettono ancora la notifica cartacea.
- La digitalizzazione del processo tributario è ora un obbligo vincolante.