Dal 1 febbraio 2020 anche i riders dovranno iscriversi obbligatoriamente all’Inail. Lo dice lo stesso Istituto Nazionale assicurativo recependo le disposizioni della Corte di Cassazione che equiparano la nuova categoria di lavoratori a cottimo come lavoratori subordinati e quindi, maggiormente tutelati.
Non è mistero, infatti, che questo tipo di attività per le quali si sta sempre sulle strade in bicicletta o motorino sia soggetto a più alte probabilità di infortunio o malattia professionale. Le aziende che si avvalgono dei riders per le consegne dovranno quindi assicurare i lavoratori all’Inail, al pari dei lavoratori dipendenti.
Per i riders assicurazione obbligatoria al Inail
Ad affermare tale obbligo è lo stesso Inail che ha recentemente pubblicato una nota on le prime istruzioni relative all’estensione dell’obbligo assicurativo ai rider che decorrerà dal 1° febbraio. Destinatarie le imprese di “delivery”, ovvero di consegna, che utilizzano piattaforme anche digitali e impiegano i ciclo fattorini, definiti dal decreto legge n.101/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.128/2019 “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.
Chi deve mettersi in regola: termini e adempimenti
L’Inail – si legge nel comunicato – fornisce istruzioni su come mettersi in regola per non incorrere nell’evasione del nuovo obbligo assicurativo. Ecco cosa deve fare il datore di lavoro. Se si tratta di un’impresa che non ha già una posizione assicurativa territoriale Inail, dovrà trasmettere all’Inail, in via telematica entro il 1° febbraio, la denuncia d’iscrizione e le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte tra cui la consegna dei beni per conto altrui. Se, invece, l’impresa è già registrata, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui attraverso lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
Necessario indicare il mezzo utilizzato per individuare la voce di rischio
Per la ditta – dice l’Inail – è fondamentale indicare il mezzo utilizzato per le consegne (scooter, bici o altro, oppure a piedi) e la percentuale delle attività eseguite in relazione ai diversi mezzi, per esempio con bicicletta o ciclomotore 70%, auto o altro mezzo di trasporto 15%, a piedi 15%, perché la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del mezzo usato per le consegne. Il Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali stabilisce infatti che il premio di assicurazione Inail è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
Premio totalmente a carico dell’impresa
Per determinare le retribuzioni presunte, le aziende di delivery dovranno moltiplicare il numero delle giornate di effettiva attività che si presume saranno svolte dai rider, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, al momento pari a 48,74 euro. Con l’autoliquidazione 2021 sarà poi stabilito il premio assicurativo dovuto per il 2020 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata e al numero complessivo delle giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori per quest’anno. In base alle informazioni raccolte, l’Inail invierà tramite Pec il certificato di assicurazione e conteggio del premio oppure il certificato di variazione e conteggio del premio, in cui è stabilito l’importo del premio da versare, in via anticipata, per il 2020 tramite F24 entro il termine indicato.
Infortunio e malattia professionale
Con il nuovo regime assicurativo ai rider spettano le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti. Per ottenerle, però, i ciclo fattorini dovranno dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortuno gli accada, anche di lieve entità o denunciare la malattia professionale.