Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i benefici fiscali rivolti al rientro dei cervelli in Italia. La misura era stata approvata con l’art.5 del decreto crescita 2019 che ha introdotto un sistema di agevolazioni per docenti e ricercatori che decidono di riportare la residenza in Italia.
Le istruzioni le fornisce l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E/2022 con la quale il fisco spiega le modalità di esercizio della facoltà rivolta a docenti e ricercatori rientrati in Italia.
Il rientro dei cervelli in Italia
Per i cervelli che sono rientrati in Italia, la durata del regime fiscale agevolato è allungata a 6 anni a partire dal 2020 (inizialmente era di 4 anni). E, in presenza di ulteriori condizioni, a 8, 11 e 13 anni.
Facoltà che era stata negata a chi si era trasferito prima del 1° gennaio 2020, data dell’entrata in vigore della norma citata, ma che poi è stata sanata dalla legge di bilancio 2022.
In cosa consiste il regime fiscale agevolato per i cervelli?. Sostanzialmente la legge prevede che sia versato un contributo forfetario pari al 10 o al 5% del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia nell’anno anteriore all’esercizio dell’opzione. Per i dettagli, si veda la circolare di cui sopra.
La durata del beneficio fiscale aumenta qualora il ricercatore o docente abbia uno o più figli minori a carico. Così, con un figlio a carico le agevolazioni si protrarranno per ulteriori 8 periodi di imposta, con due per 11 periodi e con tre per 13 periodi. Unica condizione è che il ricercatore o docente mantenga la residenza fiscale in Italia.
I requisiti
Per ottenere l’agevolazione fiscale, il docente o ricercatore che è rientrato in Italia deve dimostrare di:
- essere stato residente all’estero non in maniera occasionale;
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università;
- trasferire la residenza fiscale in Italia;
- svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.
Il versamento dell’imposta deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.