Rientro cervelli in Italia: tutti i nuovi vantaggi previsti dalla legge

Agevolazioni fiscali fino a 13 anni per il rientro dei cervelli in Italia. Tutte le novità contenute nel decreto crescita 2019.
5 anni fa
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Lo Stato corre ai ripari contro la fuga dei contribuenti. Dopo l’approvazione delle misure che incentivano il trasferimento dei pensionati all’estero nei comuni del Sud Italia, un sistema di agevolazioni fiscali è stato approvato anche per il rientro dei cervelli nel nostro Paese. L’art.5 del decreto crescita 2019 ha infatti rivisto il sistema di agevolazioni per docenti e ricercatori che decidono di riportare la residenza in Italia.

Rientro dei cervelli in Italia

Per costoro, la durata del regime fiscale agevolato viene allungato a 6 anni a partire dal 2020.

In cosa consiste. Sostanzialmente la legge prevede che il 90% del reddito prodotto (autonomo o dipendente) non sia sottoposto a tassazione ordinaria fino al 2026. Il beneficio, però, aumenta qualora il ricercatore o docente abbia uno o più figli minorenni a carico. Così, con un figlio a carico le agevolazioni si protrarranno per ulteriori 8 periodi di imposta, con due per 11 periodi e con tre per 13 periodi. Unica condizione è che il ricercatore o docente mantenga la residenza fiscale in Italia.

I requisiti

Per ottenere l’agevolazione fiscale, il docente o ricercatore deve dimostrare di:

  • essere stato residente all’estero non in maniera occasionale
  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università
  • trasferire la residenza fiscale in Italia
  • svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.

L’iscrizione all’AIRE

Con il decreto crescita, il governo ha agevolato ulteriormente il rimpatrio dei cervelli superando il requisito dell’iscrizione obbligatoria all’AIRE. Molti docenti e ricercatori, pur lavorando da tanti anni all’estero, non hanno mai regolarizzato la loro posizione anagrafica con l’iscrizione all’Anagrafe per i Residenti all’Estero. Sarà quindi necessario dimostrare solamente di essere stato assoggettato a imposizione fiscale nello Stato estero in cui hanno lavorato e con il quale è in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni.

Questa nuova disposizione supera la precedente interpretazione secondo la quale solo l’iscrizione all’AIRE dimostrava che il soggetto lavorava all’estero.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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