Il decreto Sostegni ter (decreto-legge n. 4 del 2022) allarga il perimetro applicativo del regime opzionale di imposta sostitutiva per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza in Italia.
Si tratta di un regime fiscale agevolato, in vigore a partire dal periodo di imposta 2019, a cui possono accedere
- le persone fisiche non residenti in Italia
- titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri
- e che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ed in particolare nei comuni delle Regioni
- Sicilia
- Calabria
- Sardegna
- Campania
- Basilicata
- Abruzzo
- Molise
E’ altresì richiesto che i comuni in cui si trasferisce la residenza devono avere popolazione non superiore a 20.000 abitanti o 3.000 abitanti se trattasi di comuni interessati da eventi sismici del 2016.
Regime opzionale pensionati esteri: le novità
Ora il decreto Sostegni ter è intervenuto allargando la platea di beneficiari di tale regime, stabilendo quanto segue:
- possono godere del regime opzionale anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei comuni coinvolti nel terremoto Aquila 6 aprile 2009
- il limite di 20.000 abitanti è esteso a tutti i comuni interessati dalla disposizione (quindi è eliminato il precedente limite di 3.000 euro per quei comuni colpiti da eventi sismici).
In questo modo, sono inclusi nel regime di favore anche coloro che che trasferiscono residenza i quei comuni prima esclusi, come ad esempio:
- Camerino, Matelica e Tolentino (Marche)
- Norcia (che, pur rientrando nell’elenco dei territori colpiti dagli eventi simici del 2016 nel Centro Italia, era fuori per mancanza del requisito demografico, avendo una popolazione inferiore a 3.000 abitanti).
L’imposta sostitutiva e modalità di opzione
Ricordiamo che, il regime agevolato consente ai citati pensionati esteri di poter optare per l’imposta sostitutiva del 7%, sui redditi prodotti fuori dal nostro Paese, in luogo della disciplina IRPEF ordinaria. La durata massima dell’opzione è di 10 anni e:
- le modalità applicative sono definite con il Provvedimento Agenzia Entrate del 31 maggio 2019
- alcuni chiarimenti sulla disciplina sono contenuti nella Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020.
L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è trasferita la residenza.
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