Sono proprietario di una villetta indipendente per la quale sto valutando di effettuare specifici interventi sia di ristrutturazione edilizia sia di risparmio energetico; nello specifico oltre al rifacimento del tetto, con l’istallazione delle tegole, previo smaltimento dell’eternit, vorrei procedere con:
- il cappotto termico+coibentazione del tetto con miglioramento di due classi energetiche dell’edifico;
- la sostituzione degli infissi nonchè
- l’installazione di una schermatura solare.
Pe tutti gli interventi citati posso beneficiare del 110%?
Il super bonus al 110%: gli interventi agevolati
La previsione del super bonus al 110% è da ricondurre al D.
In particolare, è possibile scaricare dalle tasse il 110% delle spese sostenute per i seguenti interventi:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Difatti, tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Interventi di risparmio energetico che:
- nel loro complesso, devono assicurare,
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Ad ogni modo, la detrazione è fruita in 5 quote annuali di pari importo fino a copertura dell’imposta lorda dovuta.
Se oltre all’intervento di cappotto termico che beneficia del 110% effettuo un intervento di risparmio energetico ordinario ( ad esempio l’installazione di una tenda da sole), anche per l’intervento ordinario si avrà il 110%; nel rispetto del suo limite di spesa ordinario, nel caso pari a 60.000 €.
I decreti attuativi del MI.SE e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Il Ministero delle sviluppo economico, MI.
Difatti tali decreti definiscono:
- sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%,
- sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione ( i tecnici asseverano i lavori) agli organi competenti, tra cui Enea.
In particolare, il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%:
- i costi massimali per singola tipologia di intervento,
- le procedure
- le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n°24/e ha fornito specifici chiarimenti operativi sul super bonus.
Se si effettuano interventi agevolati con detrazioni differenti
In merito al caso su esposto, nella circolare n°24/e l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza che
- qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili
- essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus,
il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni. A condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi. Inoltre è necessario che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
La risposta al quesito
Per gli interventi esposti nel quesito, il contribuente beneficerà:
- del 110% per l’intervento di isolamento termico + coibentazione del tetto (limiti di spesa max 50.000),
- nonchè per la sostituzione degli infissi e l’installazione della schermatura solare.
Per questi ultimi due interventi, dovrà considerare i limiti di spesa previsti dalla normativa ordinaria, art.14 D.L. 63/2013.
Sulla coibentazione del tetto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che (Fonte guida 110% Agenzia delle entrate) spetta il 110%, a condizione che:
- il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
- anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente.
Inoltre sarà necessario che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
Al contrario, lo smaltimento dell’eternit sconterà il 50%. Questo perché ci sono dubbi sulla possibilità di farlo rientrare nel più ampio intervento di coibentazione del tetto.
A tal proposito, sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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