Mi sono accorto che il tetto della mia abitazione unifamiliare presentava delle piccole infiltrazioni d’acqua; sostituendo diverse tegole sono riuscito a risolvere il problema; ho sostituito anche la grondaia.
Possono detrarre dalle tasse le spese sostenute quali spese di ristrutturazione?
Per dare un risposta al quesito giunto in redazione, è necessario fare una differenziazione tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La detrazione per lavori di ristrutturazione: soggetti beneficiari e detrazione
Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, il contribuente può richiedere una detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta per un massimo di 96.000 €.
La detrazione spetta ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ulteriori soggetti beneficiari
Inoltre se sostengano le spese e sono intestatari di bonifici e fatture, la detrazione spetta anche al:
- familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Al contrario, sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici. Sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso (Fonte guida Agenzia delle entrate, prima dell’intervento del D.l. 76/2020).
Sono esempi di manutenzione straordinaria:
- l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica dimateriale o tipologia di infisso;
- il rifacimento di scale e rampe,
- ecc.
Ad ogni modo, le detrazioni per lavori di manutenzione ordinaria spettano solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Di conseguenza nessuna detrazione spetta per i lavori di manutenzione ordinaria effettuati sulle singole abitazioni.
Distinzione da tenere bene a mente.
Il D.L. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni ha apportato delle modifiche sia all’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sia a quello di ristrutturazione edilizia.
Il rifacimento del tetto per infiltrazioni: le indicazioni dell’Agenzia delle entrate
A monte è necessario fare una distinzione tra lavori effettuati sul tetto condominiale e lavori effettuati sul tetto della propria abitazione unifamiliare.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, nella propria guida sui lavori di ristrutturazione ha evidenziato che:
- per i lavori effettuati sul tetto del condominio è agevolata anche la sola riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura (tegole, guaina di impermeabilizzazione, grondaie) anche conservando le caratteristiche preesistenti;
- nello specifico delle tegole, è detraibile anche la sostituzione parziale con altre uguali a quelle preesistenti.
E’ agevolata anche la sostituzione delle travi del tetto, con altre che sono fatte dello stesso materiale, dimensione ecc.
Il discoro cambia se i suddetti interventi sono effettuati sulle singole unità abitative.
Difatti, in tale caso, è agevolata:
- la sostituzione delle tegole con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti;
- il rifacimento completo del tetto ossia sostituzione dell’intera copertura nonché la modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
Per le travi invece, ai fini della detrazione, è necessaria la loro sostituzione con modifiche ovvero la sostituzione totale per formazione di un nuovo tetto.
In merito alla sostituzione delle grondaie, la spesa è agevolata solo in caso di nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente.
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