Il venditore può rifiutarsi di acquisire il codice lotteria del cliente e per tale rifiuto non è sanzionabile ma solo suscettibile di segnalazione all’Amministrazione finanziaria.
Stiamo ovviamente parlando della lotteria scontrini partita il 1° febbraio 2021 (invece, che il 1° gennaio 2021 come originariamente previsto), ossia il nuovo concorso, con estrazioni a premi, legato agli acquisti (di beni e servizi) fatti da soggetti (maggiorenni) residenti in Italia e certificati da scontrino elettronico.
Per potervi partecipare (sono esclusi gli acquisti online) il venditore deve acquisire il codice lotteria mostratogli dal cliente e quest’ultimo deve effettuare il pagamento con carta elettronica.
Il venditore che rifiuta il codice lotteria: il cliente può segnalare
Il venditore, come anticipato non è obbligato ad acquisire il codice lotteria (vedi anche Lotteria scontrini: come il venditore può rifiutarsi di partecipare). Per il rifiuto non è sanzionabile. Tuttavia, poiché il rifiuto del codice lotteria, non permetterà al cliente di partecipare, per quell’acquisto, alle estrazioni, il legislatore stabilisce, come unica forma di tutela, la possibilità per il cliente stesso, di effettuare l’opportuna segnalazione all’Amministrazione finanziaria.
La segnalazione può essere fatta nella sezione dedicata del portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) e sarà utilizzata dalla stessa Amministrazione finanziaria nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Il decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 183 del 2020), in fase di conversione in legge, stabilisce che tale possibilità di segnalazione sarà attiva dal 1° marzo 2021.
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