Riforma bilancio 2016: Il D.Lgs. n. 139/2015, che ha recepito in Italia la direttiva UE di riforma dei bilanci per le società di capitali, è intervenuto a modificare anche il contenuto dello Stato Patrimoniale. Le novità introdotte di riforma dei bilanci vanno a modificare alcuni aspetti del contenuto senza incidere sulle caratteristiche di fondo dello schema.
Riforma bilancio 2016: vediamo come cambia lo Stato Patrimoniale
Con riferimento allo stato patrimoniale, le novità riguardano sia l’adeguamento dello schema rispetto alle modifiche di alcuni criteri di valutazione che la previsione di una nuova classificazione.
- le partecipazioni devono essere classificate nelle immobilizzazioni finanziarie se acquisite per fini strategici, mentre vanno rilevate nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni se sottoscritte con obiettivi speculativi;
- la classificazione dei debiti, se di origine commerciale, vanno iscritti tra i debiti verso fornitori, se di origine finanziaria, devono essere rilevati tra i debiti verso banche o tra i debiti verso altri finanziatori e, se di origine tributaria, vanno classificati tra i debiti tributari o tra i debiti previdenziali e di sicurezza sociale;
- le azioni proprie, a partire dal 1° gennaio 2016 non devono più essere rilevate nell’attivo ma a decremento del patrimonio netto;
- è stata eliminata la voce dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale.(I conti d’ordine, dal 2016 tali informazioni troveranno specificazione solo nella nota integrativa e non più in calce allo schema di stato patrimoniale come specificato dal nuovo punto 9) dell’art. 2427 c.c.:);
- nel contenuto dello stato patrimoniale viene inserita la descrizione dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- le immobilizzazioni immateriali viene sostituita la voce “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” con la voce “Costi di sviluppo” poiché il D. Lgs. n. 139/2015 ha imposto di spesare a conto economico nell’esercizio di competenza ogni costo di pubblicità e ogni costo di ricerca, lasciando la possibilità di capitalizzare unicamente i costi di sviluppo;
- l’introduzione del comma 11-bis) nell’art. 2426 c.c., che specifica la rilevazione dei contratti derivati di copertura e speculativi, ha comportato anche la modifica dello schema di stato patrimoniale con l’introduzione di voci che consentano dal 2016 di esplicitare il valore di tali contratti.
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