Riforma bilancio 2016: ecco come cambia la nota integrativa

La nota integrativa, con il D.Lgs. 139/2015 in materia di riforma bilanci, ha subito delle importanti variazioni per il 2016: ecco tutte le novità.
9 anni fa
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La nota integrativa, con il D.Lgs. 139/2015 in materia di riforma bilancio, ha subito delle importanti variazioni e novità introdotte per il 2016. Le modifiche che interessano gli schemi di bilancio e la rappresentazione dei conti o delle voci di bilancio hanno dei riflessi sulla nota integrativa dal momento che il documento dovrà contenere alcune delle informazioni che sono state eliminate dallo schema di bilancio.

Riforma bilancio 2016: ecco come cambia la nota integrativa nel 2016

Tutte le novità della nota integrativa 2016:

  • devono essere riportate le informazioni relative all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e agli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • viene eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità, trattandosi di costi che non possono più essere capitalizzati;
  • viene eliminata l’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico e viene chiesto che le stesse informazioni siano fornite nella nota integrativa;
  • è richiesta espressa indicazione della proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite;
  • viene ampliata l’informativa relativa ai rapporti tra società, amministratori e sindaci;
  • è richiesta una più ampia informativa per gli strumenti finanziari derivati e l’indicazione dettagliata sugli strumenti finanziari emessi dalla società, richiamando anche le opzioni e i warrants;
  • viene richiesto di integrare le informazioni con l’indicazione del nome e della sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui fa parte l’impresa in quanto controllata.

Per quanto concerne i conti d’ordine che dovranno essere accolti nella nota integrativa del 2016, è consigliato anticipare questa informazione già nel bilancio 2015, in modo da avere già nel 2016 i dati comparati dei due esercizi.

Lo stesso vale per gli oneri straordinari e alle altre informazioni che dovranno essere indicate nella nota integrativa nel 2016, è consigliabile fornire il dettaglio delle stesse già nella nota integrativa del 2015.
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