La relazione della gestione è stata modificata con il DLgs.139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di riforma di bilancio. Sono state “aggiornate” le informazioni da riportare nella Nota integrativa, mentre per quanto concerne la relazione sulla gestione, si ha solo la soppressione dell’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio prevista dal n. 5 dell’art. 2428 c.c., essendo stata inserita, tale informativa, nella nota integrativa come disposto dalla direttiva 34. Si ricorda che le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2016, ovvero, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, dal Bilancio 2016.
Riforma bilanci 2016: ecco le novità della relazione della gestione
Con il D.lgs. 139/2015 è stata abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo di indicare, nella Relazione sulla gestione, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (n. 5 comma 3 art. 2428 c.c.). La modifica è dovuta al fatto che al comma 1 dell’art. 2427 del codice civile è stato inserito il nuovo n. 22-quater) in cui si prevede che, la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio vanno ora indicati nella Nota Integrativa. Ecco le informazione che deve contenere la Relazione sulla Gestione, come previsto dall’art. 2428 del c.c.:
- il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e’ esposta.(comma 1);
- l’analisi di cui al primo comma e’ coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi (comma 2);
- Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
- le attività di ricerca e di sviluppo;
- i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- (numero abrogato dall’art. 6, comma 11 decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139) (1);
- l’evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
- gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari (comma 3);
- Dalla relazione deve inoltre risultare l’elenco delle sedi secondarie della società.(comma 4).