Con il decreto di riforma della riscossione il Governo mette mano anche al sistema di recupero dei crediti vantati dall’Agenzia delle entrate. L’obiettivo è quello di velocizzare le procedure di recupero accorciando i tempi per l’affidamento del carico all’agente della riscossione, Ex Equitalia.
Nei fatti, si riducono e di molto le casistiche rispetto alle quali sarà ancora in essere la vecchia procedura che prevede prima la formazione del ruolo e la successiva notifica della cartella esattoriale.
Vediamo nello specifico cosa cambia con la riforma della riscossione.
Le regole a oggi. Iscrizione a ruolo e cartelle esattoriali
A oggi per gli atti diversi dagli accertamenti esecutivi il recupero dei crediti vantati dal Fisco avviene tramite iscrizione a ruolo.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”.
Nei fatti, il carico viene trasmesso dal Fisco all’Agenzia delle entrate riscossione (ADER) per il recupero. Il recupero viene posto in atto con l’emissione della cartella esattoriale.
Dunque sintetizzando:
- il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute;
- viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
Se non si paga il debito entro 60 giorni dalla notifica, la cartella “diventa esecutiva”. L’ADER può attivare procedure cautelari o esecutive per il recupero del credito. Dunque, ipoteche, fermo amministrativo, pignoramenti, ecc.
Addio alle cartelle esattoriali. Gli atti del Fisco esecutivi dopo 60 giorni
Con la riforma della riscossione le procedure previste in materia di accertamento esecutivo, vengono estese anche ai seguenti atti:
- atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di cui all’art. 38-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all’art. 38-bis, comma 1, lettera g), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli artt. 52 e 72 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e all’art. 34 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
- avvisi di accertamento e liquidazione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Ulteriori atti del Fisco interessati dalla riforma della riscossione
Lo stesso discorso vale per i seguenti atti del Fisco:
- avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; 7imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 7.5) imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39; addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Dunque anche per i suddetti atti non ci sarà più la formazione del ruolo e l’emissione della successiva cartella.
Cosa cambia post riforma della riscossione?
Gli atti sopra elencati, come avviene già oggi per gli accertamenti esecutivi, diventano esecutivi trascorso il termine utile per presentare ricorso (60 gg).
La riforma della riscossione interviene anche in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo.
Riassumendo…
- Con la riforma della riscossione viene quasi del tutto abbandonata la riscossione mediante ruolo;
- le disposizioni in materia di accertamento esecutivo sono estese ad altri atti del Fisco;
- tali atti diventano esecutivi trascorso il termine di 60 gg;
- l’ADER avvisa il contribuente dell’incarico ricevuto per il recupero del credito vantato dal Fisco.