Irap 2016: esenzioni e novità
A partire dal 31 dicembre 2015 sono esclusi dall’Irap i soggetti che esercitano un’attività agricola, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (incluse le sistemazioni idraulico-forestali) e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, in altre parole tutte alle attività per le quali fino allo scorso anno era applicata l’applicazione dell’aliquota dell’1,90 per cento.
Per i lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti è confermata la deducibilità Irap al 70% a condizione però che essi siano impiegati effettivamente per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi.
Sono esclusi dall’Irap anche i medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture posto che in questa fattispecie non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione.