Riforma fiscale. Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate su tributi e adempimenti (circolare n°9)

Con una nuova circolare l'Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità della riforma fiscale in materia di adempimenti tributari
8 mesi fa
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Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. 

E’ questo l’oggetto della nuova circolare n° 9 con la quale l’Agenzia delle entrate si sofferma sulle novità della riforma fiscale in materia di adempimenti tributari.

La nuova circolare fa seguito alla precedente circolare, la n° 8, con la quale l’Amministrazione finanziaria aveva fornito i primi chiarimenti, tra l’altro, sulle dichiarazioni dei redditi post riforma.

Detto ciò, vediamo quali sono i principali chiarimenti contenuti nella circolare pubblicata in data 2 maggio. Con la circolare vengono chiariti i risvolti operativi legati alle novità del D.Lgs n° 1/2024: c.d. decreto adempimenti.

La riforma fiscale e le novità sui versamenti. C’è una rata in più

Il decreto adempimenti contiene novità in materia di:

  • semplificazioni relative al pagamento dei tributi;
  • razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie;
  • rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti
    elettronici;
  • sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.

Ci stiamo avvicinando alla scadenza del 30 giugno (31 luglio per i soggetti ISA solo per il 2024) termine entro il quale dovrà essere pagato il saldo delle imposte 2023 e l’acconto 2024. Già dalla dichiarazione precompilata, se non vi sono altri redditi da aggiungere al conto del Fisco, è possibile sapere quanto bisognerà versare.

Tuttavia, per legge il versamento del saldo e del primo acconto può essere rateizzato.

Grazie al decreto adempimenti i versamenti del saldo e del primo acconto a rate potranno essere conclusi anziché entro novembre, entro il 16 dicembre. Nei fatti sarà possibile avere una rata in più in modo da ridurre l’esborso per i singoli mesi.

E’ corretto il riferimento al 16 dicembre in quanto il giorno 16 del mese viene ora individuato quale scadenza univoca per il versamenti delle rate: sia per i privati che in precedenza consideravano il gg 30 del mese; sia per i titolari di partita iva, per questi si tratta di una conferma.

Nei fatti, con la riforma fiscale cambiano rate e rimborsi.

Per fare un esempio, chi pagherà la prima rata al 1° luglio (il 30/06 è domenica)  avrà le seguenti scadenze:

  • 1° luglio;
  • 16 luglio;
  • 20 agosto (vedi pausa estiva/sopensione feriale);
  • 16 settembre;
  • 16 ottobre;
  • 18 novembre;
  • 16 dicembre (7° rata).

La seconda rata di acconto rimane sempre al 30 novembre. E non potrà essere rateizzata. La riforma fiscale ha messo mano anche alle scadenze del modello Redditi.

Riforma fiscale. Chiarimenti su tributi e adempimenti (circolare n° 9)

Proprio sulla scadenza dei versamenti di saldo e acconto, nella circolare viene confermato che il contribuente che intende rateizzare i versamenti:

  • determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
  • suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);
  • versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;
  • versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

Riforma fiscale. I Chiarimenti sui versamenti minimi di Iva e ritenute

Il decreto adempimenti rivede anche le soglie minime ossia gli importi minimi di iva e ritenute che fanno scattare l’obbligo di versamento all’Erario; sotto queste soglie è possibile rimandare il versamento.

Ebbene, per l’Iva, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile o trimestrale, la riforma fiscale alza da 25,82 a 100 euro l’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versato.

Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.

Ossia sarà aumentato di quanto non versato per il mese o trimestre precedente.

A ogni modo, anche se sotto soglia di 100 euro, il versamento andrà comunque effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. Le novità si applicano già dal 2024.

Nella circolare n° 9 sulla riforma degli adempimenti tributari, in esame viene fatto il seguente esempio:

Si ipotizza il caso di un soggetto passivo IVA c.d. “mensile”, dalla cui liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro. Tale soggetto, per effetto della novità introdotta dalla disposizione in esame, potrà versare l’importo dell’IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100 euro, congiuntamente all’importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo pari a 130 euro; ciò in quanto il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.

La soglia minima per il versamento delle ritenute

Anche per le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni ci sono delle novità.

Infatti, grazie alla riforma fiscale:

  • se il totale ritenute di cui agli articoli 25 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del DPR 600/73, non supera il limite di euro 100,
  • il versamento da parte dei sostituto d’imposta dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

A ogni modo, il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Nei fatti, il meccanismo di rinvio del versamento delle ritenute, riguarda solamente le ritenute operate dai sostituti d’imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno; le predette ritenute dovranno, quindi, essere versate entro il 16 dicembre insieme alle ritenute operate sui compensi corrisposti nel mese di novembre.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale interviene in materia di adempimenti tributari;
  • l’obiettivo è la semplificazione degli adempimenti a cui sono tenuti privati e partite iva;
  • è prevista una rata in più per il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte;
  • sono state previsti nuovi limiti di importo entro i quali è possibile rinviare i versamenti periodici dell’Iva e delle ritenute.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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