Tra gli strumenti a tutela del contribuente per difendersi da pretese errate del Fisco, c’è l’autotutela, che tecnicamente può essere definito quale strumento deflativo del contenzioso. In parole semplici, grazie all’autotutela, senza arrivare allo scontro in un processo tributario con il Fisco, il contribuente può far valere le proprie ragioni e chiedere l’annullamento dell’accertamento o di altro atto emesso nei suoi confronti.
Diciamo fin da subito che il Fisco non è tenuto a dar riscontro all’istanza di autotutela, dunque non c’è alcun riconoscimento del c.
Con la riforma fiscale, la cui legge di delega al Governo è stata approvata la scorsa settimana, l’autotutela sarà migliorata nel senso che il Fisco sarà tenuto a rispondere al contribuente.
Ma queste non sono le uniche novità previste dalla riforma rispetto all’autotutela.
L’autotutela
Come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate, “se l’Agenzia prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”.
L’annullamento dell’atto può essere effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate, se si accorge di avere commesso un errore o su richiesta del contribuente.
Infatti, il contribuente può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente le ragioni per le quali si richiede l’annullamento dell’avviso di accertamento o di altro atto emesso dal Fisco.
In particolare, nella domanda occorre riportare:
- l’atto di cui si chiede l’annullamento;
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.
Tra i motivi più diffusi che possono portare all’annullamento dell’atto, abbiamo:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se: il giudizio è ancora pendente; l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere; il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
Inoltre,
annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
La riforma fiscale. Autotutela rafforzata
La legge di delega al Governo per la riforma fiscale ha ottenuto il via libera. La riforma interviene a 360° con l’obiettivo di semplificare tutto il sistema fiscale e rendere paritario il rapporto fisco contribuente.
In tal senso va la rettifica allo strumento dell’autotutela.
In particolare nella legge delega si legge che il Governo si pone l’obiettivo di:
potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone le ipotesi agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi, nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alla sola condotta dolosa.
Dunque, la riforma da maggiore peso all’autotutela. Dando la possibilità, in caso di errori evidenti da parte del Fisco di impugnare il diniego o di sollecitare la risposta del Fisco.
Non si conoscono ancora nello specifico quali saranno le novità. Infatti, la riforma sarà attuata sulla base di una serie di decreti legislativi con i quali saranno attuati i principi e gli obiettivi espressi nella legge delega.
Il tutto ossia l’approvazione dei decreti legislativi di attuazione della riforma, dovrà avvenire entro 24 mesi dall’approvazione definitiva della legge delega.