Nella giornata di ieri il Governo ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n°111/2023). Il nuovo decreto apporta modifiche allo statuto del contribuente.
Tra i vari interventi, novità di rilievo vengono apportate in materia di contraddittorio preventivo e autotutela.
Vediamo nello specifico cosa cambia rispetto a questi due istituti.
Statuto del contribuente. Le novità in materia di contraddittorio preventivo
Quando si parla di contraddittorio preventivo, si fa riferimento al confronto tra Fisco e contribuente che anticipa l’eventuale emissione dell’atto di accertamento.
In particolare, in base al DL 34/2019, gli uffici territoriali del Fisco sono tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti: imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero.
Una simile tutela è prevista nello statuo del contribuente, laddove viene disposto che l’avviso di accertamento non può essere emesso prima dei 60 giorni dal processo verbale di constatazione, PVC.
Il nuovo decreto di attuazione della riforma fiscale interviene in materia di contraddittorio preventivo, prevedendo una sua attuazione generalizzata:
Il decreto dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.
In sostanza, il contraddittorio riguarderà tutti i tributi, con estensione alla generalità degli atti impositivi. Con esclusione degli atti di liquidazione del tributo. A ogni modo, con apposito decreto saranno stabiliti gli atti esclusi dal contraddittorio.
Il mancato contraddittorio preventivo è causa di annullabilità dell’atto.
Le novità in materia di autotutela
Come da comunicato stampa del Governo sul decreto di riforma fiscale in esame, si interviene anche in materia di autotutela (DM 37/97).
A oggi, quando il contribuente riceve un atto impositivo (si pensi ad esempio ad un atto di recupero) e ritiene che le contestazioni del Fisco siano errate, può presentare un’istanza di autotutela. L’Agenzia delle entrate non è però tenuta a rispondere ossia a dare riscontro al contribuente circa i rilievi contestati. Inoltre, l’autotutela non interrompe neanche i termini per ricorrere contro l’atto emesso dal Fisco. Dunque i 60 giorni continuano a decorrere anche laddove è stata presentata istanza di autotutela.
Grazie al nuovo decreto sulla riforma fiscale:
si introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione).
Dunque, l’Agenzia delle entrate avrà l’obbligo di annullare l’atto su autotutela nei casi di: errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
In materia di responsabilità contabile derivante dall’applicazione dell’autotutela, i funzionari risponderanno solo in caso di dolo e non di colpa grave.
Statuto del contriburnte. Ulteriori novità
Ulteriori novità approvate con il decreto sullo statuto del contribuente sono le seguenti:
- annullabilità – gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio;
- nullità – i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
- irregolarità – l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
- inesistenza – si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti).
Fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.
Riassumendo…
- ll Governo ha approvato un decreto legislativo di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n°111/2023);
- diverse le modifiche apportate allo statuto del contribuente;
- viene introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.