E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, G.U. 21 febbraio 2024, n. 43 il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, contenente Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Il decreto entra in vigore oggi 22 febbraio 2024.
Dunque diventa effettivamente operativo il concordato preventivo biennale. Si tratta del nuovo istituto fiscale che permetterà ai contribuenti titolari di partita iva, già da quest’anno, di accordarsi preventivamente con il Fisco sul reddito da dichiarare e di conseguenza sulle imposte da versare. Il concordato ha durata biennale e può essere prorogato.
La novità riguarda in via sperimentale anche i contribuenti in regime forfettario.
Vediamo nello specifico come funzionerà il nuovo concordato per i contribuenti in regime forfettario.
Il concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale si basa su un accordo fisco-contribuente.
Infatti alla base c’è la partecipazione del contribuente che dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate alcune informazioni.
La procedura operativa del concordato preventivo biennale è abbastanza articolata.
L’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle entrate a definire le modalità e i dati da comunicare al Fisco.
Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente: entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.
Una volta ottenuti i dati rilevanti dal contribuente, l’Agenzia elabora la proposta di concordato.
Come si legge nel decreto in esame, all’art. 9:
La proposta di concordato e’ elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita’ contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia’ nella disponibilita’ dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
La suddetta metodologia tiene conto:
- degli andamenti economici e dei mercati,
- delle redditivita’ individuali e settoriali desumibili dagli iSA e delle risultanze
della loro applicazione, - nonche’ degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Ai fini della proposta, il Fisco utilizzerà anche dati già a sua disposizione e presenti in Anagrafe Tributaria.
Il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato valevole rispetto a due periodi d’imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Termine che per quest’anno è fissato al 15 ottobre. Dal 2025 si passa al 30 settembre.
Riforma fiscale. Ufficiale il concordato preventivo biennale per i forfettari (decreto in Gazzetta Ufficiale)
La possibilità di concordato preventivo biennale riguarda anche i contribuenti in regime forfettario. Nei fatti, il concordato è esteso a tutti i contribuenti. Tuttavia, per tali soggetti l’applicazione del concordato è solo sperimentale e la proposta varrà solo per un anno. Rimangono in essere le ulteriori cause di esclusione previste per i soggetti ISA effettivi.
Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo e’ limitata, in via sperimentale, a una sola annualita’.
Detto ciò, nel testo definitivo del decreto sul concordato preventivo, è specificato che non potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attivita’ nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
L’applicazione del concordato preventivo biennale per i forfettari comporta:
- l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato;
- l’irrilevanza dei maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato;
- il calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato sulla base dei redditi concordati.
Attenzione, l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato e’ calcolato sulla base dei redditi concordati.
Decadenza del concordato
In presenza di circostanze eccezionali, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. Le circostanze eccezionali saranno individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente cessa l’attività o modifica l’attività svolta nel corso del biennio oggetto di accordo rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. A meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari.
Riassumendo…
- E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sul concordato preventivo biennale;
- ci si potrà accordare con il Fisco sul reddito e sulle imposte da pagare per un biennio;
- il concordato preventivo biennale si applica anche ai contribuenti in regime forfettario.