Riforma Irpef. Come cambia la busta paga tra contributi e fringe benefit?

La riforma IRPEF 2025 introduce novità su contributi, fringe benefit e indennità di trasferta, con effetti diretti sulla busta paga.
1 mese fa
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pensioni

La riforma Irpef  approvata due giorni dal Governo Meloni con il decreto legislativo attuativo della Legge Delega n. 111/2023 segna un passo significativo nella ridefinizione della tassazione sui redditi da lavoro dipendente. Con l’obiettivo di semplificare il sistema fiscale e incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori. Le novità devono essere coordinate con gli ulteriori interventi previsti nella Legge di bilancio 2025, attualmente in bozza, che mirano sempre al taglio del cuneo fiscale.

Con la riforma dell’Irpef si interviene sulle modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Ciò avrà effetti diretti in busta paga. Posto che il decreto di riforma prevede che alcune somme erogate dal datore di lavoro in favore dei dipendenti non faranno reddito.

La riforma dell’Irpef

L’articolo 3 del decreto di riforma apporta modifiche alla disciplina della tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

Le principali modifiche possono essere di seguito riassunte:

  • cambiano le condizioni valevoli per dedurre i contributi versati ai fondi integrativi del SSN;
  • sono modificate le condizioni per escludere dall’imponibile i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
  • sono esclusi dall’imponibile i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari fiscalmente a carico dei dipendenti, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza;
  •  sono modificati i criteri per determinare il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e che sono ceduti ai dipendenti, che rientrano nel reddito da lavoro dipendente.

Analizziamo passo dopo passo le varie novità.

Riforma Irpef. Come cambia la busta paga tra contributi e fringe benefit?

Novità riforma Irpef-tassazione in busta paga
 

 

 

 

Deducibilità contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR

 

La deduzione è sempre ammessa fino ad un massimo di 3.615,20 euro, per dedurre le
predette somme, si richiede che i fondi integrativi siano iscritti all’Anagrafe
dei fondi sanitari integrativi istituita con l’articolo 2 del decreto del
Ministro della salute del 31 marzo 2008 e che operino secondo il principio
di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non più quindi che eroghino
prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il predetto decreto
ministeriale
.
 

 

 

 

Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR).

 

Tali contributi vengono esclusi dall’imponibile se i predetti enti hanno finalità assistenziale in conformità a disposizioni di contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, e se sono iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi (istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141), che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. A legislazione vigente, i contributi predetti sono deducibili se gli enti predetti hanno finalità assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, e operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto ministeriale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera eter) ossia il già menzionato decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008.
Esclusione dal reddito imponibile dei contributi e i premi versati dal datore di lavoro contro il rischio di non autosufficienza Se fino a oggi, la non concorrenza al reddito operava solo laddove tali contributi fossero versati in favore del lavoratore, ora si estende tale previsione anche ai contributi e premi erogati a favore dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore (coniugi e figli)

Cambiano altresì alcune disposizioni in materia di fringe benefit.

Le novità per i fringe benefit

In materia di fringe benefit ci sono delle novità per quanto riguarda l’individuazione del valore dei beni prodotti dall’impresa e ceduti al lavoratore.

A oggi si tiene conto del c.d. valore normale (art.9 del TUIR).

Per valore normale per si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari. In condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati. E, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi. E, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

A oggi, c.3 art.51 del TUIR, il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Con le modifiche in esame,  si prevede  invece che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti venga determinato:

in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni. O la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Viene finalmente eliminato il riferimento alla lira, nella disposizione che fissa la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit. La norma non farà più riferimento alle vecchie 500.000 lire  ma ad euro 258,23. Per il 2025 sono confermate soglie di esenzione dei fringe benefit più alte.

Indennità di trasferta

A oggi concorrono a formare il reddito:

le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Per effetto delle modifiche apportate dalla riforma dell’Irpef, con riferimento alle spese di trasporto che sono escluse dall’imponibile, si richiede che esse siano generalmente comprovate e documentate. In luogo di richiedere che siano comprovate da documenti provenienti dal vettore.

A ogni modo, per avere una visione completa dei vantaggi che avrà il lavoratore in busta paga si deve tenere conto soprattutto del taglio al cuneo fiscale 2025.

Riassumendo…

  • Modifiche IRPEF sui redditi da lavoro: introduzione di regole per semplificare la tassazione e aumentare il netto in busta paga.
  • Contributi esenti: esclusi dal reddito i contributi per rischio non autosufficienza, inclusi quelli per familiari a carico.
  • Fringe benefit aggiornati: nuovi criteri per calcolare il valore dei beni ceduti ai dipendenti.
  • Indennità di trasferta: esenzione per spese di trasporto documentate per trasferte nel territorio comunale.
  • Benefici combinati: effetti positivi anche grazie al taglio al cuneo fiscale 2025.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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