Non tutti gli aderenti alla domanda rottamazione cartelle restano contenti. Qualcuno ha l’accoglimento totale, qualcun altro solo parziale. Altri stanno ricevendo anche il rigetto. E vedersi rigettare la richiesta di sanatoria significa non poter godere del risparmio di sanzione e interessi che la definizione agevolata, invece, garantisce.
Ad ogni modo, quando c’è rigetto, l’Agenzia Entrate Riscossione ne spiega anche le motivazioni. E contro il diniego alla sanatoria il contribuente ha due strade percorribili:
- pagare il debito dovuto (con possibilità di chiedere la rateizzazione);
- impugnare il diniego facendo ricorso dinanzi agli organi competenti.
Alcune date da ricordare
La domanda di adesione alla rottamazione cartelle di questa edizione prevista dalla legge di bilancio 2023 (rottamazione quater) andava fatta entro il 30 giugno 2023.
Ora è tempo di risposta. L’Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 settembre 2023, completerà l’invio della comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda. Cosa che, invece, sarà completata entro il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati.
In caso di accoglimento della rottamazione cartelle, la comunicazione indica l’importo dovuto e le scadenze di pagamento. In allegato anche i bollettini per pagare.
Rottamazione cartelle, il ricorso contro la risposta
La comunicazione ricevuta dal contribuente, che sia di accoglimento o rigetto, è impugnabile. Nella lettera, infatti, è specificato espressamente che
è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ricorso con le modalità previste dagli articoli 1, 20 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per i soli crediti tributari; con riferimento agli altri crediti, l’impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Quindi, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può fare ricorso. Tale ricorso è da presentarsi:
- alla Commissione tributaria provinciale competente, se i debiti oggetto della domanda di sanatoria sono di natura tributaria (quindi, ad esempio, si tratta di IRPEF, IRAP, IVA, ecc.);
- al giudice ordinario, laddove trattasi di debito di natura NON tributaria.
Riassumendo…
- la risposta alla domanda per la rottamazione cartelle può essere di accoglimento o rigetto
- arriva entro il 30 settembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni
- contro la comunicazione è ammesso fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica
- il ricorso di fa dinanzi al giudice tributario per i debiti di natura tributaria oppure dinanzi al giudice ordinario per debiti di natura diversa.