RIGO E12, ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI – L’importo massimo detraibile è 1291,14 euro.
COSA OCCORRE INDICARE IN QUESTO RIGO:
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Per i contratti stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre del 2000, vanno conteggiati tutti i premi versati (anche all’estero) purché, nel caso di assicurazione sulla vita, la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni e le clausole non consentano la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
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Per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001 la detrazione spetta per:
– assicurazioni sul rischio morte
– invalidità permanente superiore al 5% e perdita di autosufficienza negli atti quotidiani (solo se tra le clausole non c’è la possibilità della ditta assicuratrice di recedere dal contratto)
DOCUMENTAZIONE
Oltre alla copia della polizza vanno conservate le quietanze dei pagamenti.
COSA NON E’ DETRAIBILE
Non sono detraibili i contributi assistenziali versati alle casse di assistenza sanitaria integrativa.
Nota.
I contributi previdenziali non obbligatori non sono più detraibili ma totalmente deducibili e quindi vanno segnati nel rigo E22.
ESEMPIO
Caio ha stipulato nel 2005 un’assicurazione per la quale, nel corso del 2011, ha versato i seguenti premi:
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Rischio morte: 150,00 €
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Rischio invalidità permanente superiore al 5%: 1500,00 €
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Rischio malattia: 120 €
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Natura finanziaria: 1000,00 €
La terza e l’ultima voce non sono detraibili quindi si sommeranno solo le prime due: 1650,00 euro. Poiché però il limite detraibile massimo è di 1291, 14 euro si dovrà scrivere questo importo nel rigo (e il beneficio sarà del 19%).