ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
Vi rientrano:
- oneri deducibili da reddito
- somme tassate per errore
Casella 142 (E21): vi rientrano:
- contributi sanitari obbligatori
- contributi agricoli unificati versati all’Inps-Gestione ex-Scau-
- contributi per assicurazione obbligatoria Inail per tutela infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
- contributi assistenziali e previdenziali versati facoltativamente
Casella 143-144 (E22):assegno PERIODICO al coniuge
Vi rientrano anche gli assegni versati al coniuge all’estero. Non sono inclusi quelli per il mantenimento dei figli (se non è possibili distinguere si applica il 50%).
Colonna 1: codice fiscale del coniuge (OBBLIGATORIO)
Colonna 2: importo totale assegni periodici
Casella 145 (E23): contributi addetti servizi domestici e familiari (colf, baby sitter, badanti etc).
Importo massimo: 1549,37 €.
Casella 146 (E24): erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Importo massimo: 1032,91 € per ciascun ente
Beneficiari delle erogazioni:
-
Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
-
Ente morale assemblee di Dio in Italia
-
Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno
-
Chiesa Valdese e dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi
-
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
-
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
-
Unione delle Comunità ebraiche italiane
Casella 147 (E25): spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap
Spese mediche deducibili anche se effettuate per:
-
coniuge
-
figli o discendenti prossimi
-
genitori o ascendenti prossimi
-
suoceri
-
genero o nuora
-
fratelli o sorelle
anche se non fiscalmente a carico.
Non sono incluse:
-
spese di ricovero in casa di cura
-
spese chirurgiche e mediche già incluse nei righi E1, E2, E3 e E4
Casella 148/149 (E26): altri oneri deducibili non inclusi sopra
Usare i seguenti codici:
1 per contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale (importo massimo 3615,20 €)
2 per erogazioni a ONG (massimo 2% del reddito)
3 per erogazioni liberali anche in natura a favore di
-
organizzazioni non lucrative di attività sociale
-
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
-
fondazioni e associazioni riconosciute con scopo statuario in ambito artistico, storico e paesaggistico
-
fondazioni e associazioni riconosciute con scopo statuario nella ricerca scientifica
4 per erogazioni in denaro a favore di enti universitari ed enti parco
5 per altri oneri deducibili.
-
50% delle imposte sul reddito relative ad anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare)
-
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o dichiarazione modale
-
Assegni alimentari comprovati da copia del provvedimento giudiziario e intestati a:
° coniuge
° figli
° suoceri
° genero o nuora
° fratelli o sorelle
-
Canoni e oneri gravanti su redditi da immobili
-
50% delle spese per il procedimento di adozione
Casella 150-157 (E27-E31): contributi per previdenza complementare fino ad un massimo di 5164, 57 €.
Nella colonna 1 del rigo E27 va riportato l’importo del punto 120 del CUD 2012
Nella colonna 2 del rigo E27 vanno indicati gli importi per cui si chiede la deduzione ricavabili dal punto 121 del CUD 2012
Vi rientrano:
-
Contributi e premi versati sia a fondi negoziali che a fondi individuali per i quali il tetto massimo di deducibilità è pari a 5.164,57 €.
-
Reddito dei lavoratori alla prima occupazione (E28). Agevolazioni anche maggiori della deducibilità con tetto massimo pari a 5.164,57 € sono previste a partire dal sesto anno e per venti anni se nei primi cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare si effettuano versamenti inferiori al tetto massimo. In questo caso la deduzione sarà uguale a=
5.164,57 € + (25.822,85-contributi effettivamente versati nei primi 5 anni).
Il risultato non potrà comunque essere superiore a 7.746, 86
-
Fondi in squilibrio finanziario (E29). Non c’è limite di deducibilità.
-
Familiari a carico (E30), esclusa la parte già dedotta dai diretti interessati.
-
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici (E31)
Limiti:
° non superiore al 12% del reddito complessivo
° inferiore a 5.164,57 €
° minore del doppio della quota TFR destinata ai fondi