Rimborsi 730. Quando il sostituto d’imposta non basta, conguagli fai da te

In alcuni casi anche in presenza di un sostituto d'imposta il contribuente deve fare da se per completare i rimborsi da 730
7 mesi fa
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730 con IRPEF a zero, si dev
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Il 2024 porta con se diverte novità in materia di 730. Le novità più importanti previste dalla riforma fiscale sono: l’ampliamento della lista dei redditi che il contribuente può dichiarare con il 730, la possibilità di ricorrere al 730 senza sostituto anche per il lavoratore che avrebbe comunque un datore di lavoro che può effettuare i conguagli a credito o a debito in busta paga, dunque compresi i rimborsi da 730.

Tuttavia ci sono dei casi in cui anche in presenza di un sostituto d’imposta regolarmente indicato in dichiarazione dei redditi, il contribuente deve fare da se per portare a termine i conguagli a credito o a debito.

Vediamo nello specifico in quali casi l’intervento del datore di lavoro non basta per completare la procedura dei conguagli rispetto a tutti i redditi inseriti nel 730.

730 con o senza sostituto d’imposta

Il 730 è conosciuto come la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Su tratta di una dichiarazione semplificata rispetto al modello Redditi anche per via della diversa procedura prevista per i conguagli a debito o credito risultanti dal dichiarativo.

Infatti, eventuali rimborsi da 730 o importi a debito sono trattenuti direttamente in busta paga o sul cedolino di pensione. Senza che il contribuente si debba preoccupare di comunicare l’IBAN al Fisco o di predisporre l’F24 per pagare eventuali debiti d’imposta. Nei fatti, il datore di lavoro o l’ente pensionistico agiscono come sostituti d’imposta

Rate e rimborsi da 730 sono stati rinnovati con la riforma fiscale.

Il 730 senza sostituto

Detto ciò, grazie alla riforma fiscale, anche chi ha un sostituto d’imposta che può effettuare i conguagli in busta paga può flaggare l’opzione l’opzione “730 senza sostituto”. In tal modo gestirà i conguagli da 730 in totale autonomia.

Se dal 730 presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

  • paga l’F24 in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa,
  • entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna, per il pagamento, l’F24 compilato al contribuente.

Nell caso in cui il lavoratore o il pensionato ricorra al 730 precompilato fai da te in 5 passaggi ossia senza Caf o altro intermediario:

può effettuare il pagamento direttamente online (la procedura consente, infatti, di indicare l’Iban del conto corrente su cui effettuare l’addebito) oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Se dalla dichiarazione emerge un credito ossia un rimborso da 730 , lo stesso è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente se l’IBAN è stato comunicato.

Rimborsi 730. Quando il sostituto d’imposta non basta, conguagli fai da te

In base a quanto detto fin qui la procedura dei rimborsi da 730 cambia a seconda se la dichiarazione è presentata con o senza sostituto d’imposta.

Tuttavia ci sono dei casi in cui anche se nel 730 è indicato un sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli, il contribuente deve intervenire per completare rimborsi e pagamenti.

Siamo nella situazione in cui il lavoratore o chi per lui abbia compilato anche la parte del 730 riferita alle imposte sostitutive dovute per:

  • redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16-tassazione agevolata mance)
  • e/o da rivalutazione terreni (righi L6-L8)
  • e/o di capitale (rigo L8);
  • e/o da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W).

Niente conguagli un busta paga per alcun imposte sostitutive

Con una faq sul 730 precompilato e sugli adempimenti dei sostituti d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha avuto modi di chiarire che in tali casi:

l’eventuale debito o credito derivante dalle imposte sostitutive non verrà conguagliato dal sostituto d’imposta che hai indicato.

Pertanto, a titolo di esempio, nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito da imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca) e un credito da imposte sostitutive, il primo è rimborsato dal sostituto d’imposta e il secondo dall’Agenzia delle entrate. Qualora invece emerga un debito da imposte principali e un debito da imposte sostitutive, il primo è trattenuto sulla busta paga o sulla pensione dal sostituto d’imposta e il secondo deve essere versato con il modello F24.

In tali situazione il contribuente dovrà intervenire per completare le procedure di conguaglio per i suddetti redditi.

Per il versamento tramite F24 degli importi a debito da imposte sostitutive (rigo C16; rigo L8, quadro W), il Caf o direttamente il contribuente potrà compensare eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca.

Riassumendo…

  • Il 730 può essere presentato con o senza l’indicazione del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i conguagli;
  • anche chi ha un sostituto d’imposta che può effettuare i conguagli in busta paga può flaggare l’opzione l’opzione 730 senza sostituto;
  • in alcuni casi  anche se nel 730 è indicato un sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli il contribuente deve intervenire per completare rimborsi e pagamenti;
  • può essere il caso dell’indicazione nel 730 di redditi da mance  nel settore turistico.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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