Se versiamo imposte in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto possiamo chiedere il rimborso all’Agenzia delle entrate. Il rimborso può essere richiesto, a seconda dei casi, nella dichiarazione dei redditi oppure con apposita istanza. In generale, per le imposte sui redditi, il rimborso può essere richiesto entro 48 mesi.
L’Agenzia delle entrate tempo fa ha chiarito che per individuare la data da cui far decorrere il termine di 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti, occorre verificare l’esistenza o meno dell’obbligo di pagamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.
Noi di investire oggi ti suggeriamo le regole da seguire per richiedere il rimborso entro i termini corretti.
I rimborsi d’imposta: regole generali
Il contribuente che ha versato le imposte in misura maggiore a quanto dovuto ha diritto a essere rimborsato.
A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con:
- la dichiarazione dei redditi,
- specifica istanza.
In generale, per le imposte sui redditi, il rimborso su istanza può essere richiesto entro 48 mesi.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.
La decorrenza dei 48 mesi
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n°1/2018, ha fornito indicazioni sull’individuazione del termine a partire dal quale decorrono i 48 mesi (ex art 38 DPR 602/1973).
In tale documenti di prassi, l’Agenzia ha chiarito che:
per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dies a quo da cui far decorrere il termine va individuato nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura.
In tale contesto, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di sapere se deve o no assolvere il debito d’imposta e in quale misura.
Al contrario, il termine decadenziale non può decorrere dal momento dei singoli versamenti in acconto se il diritto al rimborso deriva da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti:
- rispetto all’ammontare del tributo che risulta solo al momento del saldo oppure
- rispetto a una successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione fiscale.
In tale ultimo caso, il versamento è da considerarsi dovuto (in quella misura) al momento della sua effettuazione. Difatti, solo in seguito è possibile verificare l’inesistenza (totale o parziale) dell’obbligo tributario; perciò, non è possibile far decorrere il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’acconto. Cioè da un momento in cui nessuna istanza di rimborso sarebbe stata ancora proponibile.
Secondo la giurisprudenza, l’unico criterio che consente di individuare il momento da cui far decorrere i 48 mesi, è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento. Nel momento in cui lo stesso è effettuato.
La decorrenza della versano del saldo: cosa dice la Cassazione
Nello stesso documenti di prassi in esame, l’Agenzia ha ricordato le pronunce della Cassazione in base alle quali i 48 mesi decorrono dal saldo:
- Irap versata per carenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (Cassazione, 4166/2014);
- Irpef versata in eccesso in relazione a un immobile di interesse storico-artistico, (Cassazione, 10077/2014);
- Irpeg e Ilor versate indebitamente per non essere state conteggiate, in sede di dichiarazione dei redditi, le variazioni in diminuzione riferibili all’utilizzo dei fondi rischi contenzioso e oneri da partecipazioni, (Cassazione, 6497/2015);
- maggiore Irpeg erroneamente versata relativamente a fabbricati e terreni di cui è stato successivamente disconosciuto il diritto di proprietà (Cassazione, 15427/2015).
Se il rimborso è legittimo: accredito su conto corrente
L’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, dispone la restituzione delle somme.
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, viene accreditato su quel conto. Ovviamente, in questo caso, è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario del conto corrente. In caso contrario, il rimborso non viene accreditato.
La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui si desidera l’accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento. Presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o attraverso l’applicazione disponibile sul suo sito internet.
Chi è già registrato ai servizi telematici dell’Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, può effettuare la richiesta di accredito attraverso il canale Fisconline.
I dati necessari per erogare i rimborsi sono: il codice Iban (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice Bic (Bank Identifier Code) o Swift.
Tali indicazioni sono riportate sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Se non comunico le coordinate bancarie
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso viene erogato con modalità diverse a seconda della somma da riscuotere:
- per gli importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, può riscuotere il rimborso in contanti;
- per gli importi oltre 999,99 euro e fino a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia;
- per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.