Il pensionato ha diritto a rimborsi Irpef sulla pensione anche se l’assegno viene restituito all’Inps. Così la Corte di Cassazione ha deciso con sentenza n. 12912 del 15 maggio 2019 accogliendo il ricorso nel 2006 di un pensionato contro l’Agenzia delle Entrate che si era visto negare il diritto al rimborso diretto Irpef dopo che gli era stata tolta la pensione a seguito di procedimento giudiziario. In altre parole, il pensionato mantiene il diritto ad ottenere i rimborsi Irpef anche in caso di restituzione dell’assegno pensionistico sul quale erano state erogate le somme spettanti avvalendosi dell’Inps quale sostituto d’imposta.
Il ricorso del pensionato
Nel lontano 2006 un pensionato aveva dovuto restituire all’Inps pensioni indebitamente percepite negli anni precedenti e contestualmente aveva chiesto direttamente all’Agenzia delle Entrate somme detraibili e crediti Irpef conseguenti all’erogazione della pensione stessa a valere sugli anni d’imposta dal 2002 al 2005. Ma l’Agenzia rigettò la richiesta perché erano scaduti i termini per presentare richiesta di rimborso diretto (art. 38 del DPR 602/1973). Da qui la recente decisione della Corte di Cassazione dopo i vari gradi di giudizio che ha fatto chiarezza sulla vicenda.
Le motivazioni
“E’ sufficiente rilevare – spiegano i giudici della Suprema Corte – che l’art. 10, comma 1, lett. d bis, T.u.i.r. riconosce al contribuente esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile (e cioè, in sostanza, una forma di restituzione per compensazione), con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non preclude affatto il ricorso all’ordinario strumento della procedura di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza (nella specie, quello biennale stabilito, in via residuale, dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992)”.