Rimborso pensioni, nel dicembre 2011, il Governo, con la manovra Salva Italia, ha azzerato il meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni superiori al triplo del minimo INPS e quindi coloro che sono andati in pensione prima del 31.12.2011 (per 2 scatti di perequazione automatica) e prima del 31.12.2012 (per 1 scatto di perequazione automatica) e hanno percepito un importo della pensione per il 2012 superiore a € 1.405,05 lordi (pari a circa €. 1.088,00 netti) e per il 2013 superiore a €. 1.443,00 lordi (pari a circa €. 1.117,00 netti), possono ottenere il ricalcolo della pensione e il rimborso di quanto non percepito.
Rimborso Pensione: la sentenza della Corte Costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, riconoscendo il diritto dei pensionati a una prestazione previdenziale adeguata e rivalutata per conservare il potere di acquisto delle somme percepite.
Rimborso pensioni: è possibile fare ancora ricorso e vincerlo
Il legale di Aspes, associazione per la difesa dei diritti dei pensionati, spiega che è possibile fare ancora ricorso: “Si era detto che la ricostruzione pensionistica doveva essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui era stato stabilito il blocco della perequazione, ma ad onor del vero, essa produce effetti in ragione di ogni singolo rateo pensionistico nei cui confronti si consuma il quinquennio previsto come termine di prescrizione di tale azione”.
Il legale chiarisce che: “la mancata interruzione della prescrizione con la Lettera di Diffida e Messa in Mora dell’INPS entro il 31.12.2016 fa prescrivere esclusivamente l’aggiornamento ed il rimborso per il rateo pensionistico di gennaio 2017, e cosi’ via per quelli successivi sino a quanto non viene inviata la lettera interruttiva”.
Quindi, se la diffida è stata inviata a maggio 2017, il pensionato avrà diritto alla perequazione con decorrenza da giugno 2017. Questo significa che è ancora possibile effettuare la diffida per interrompere la prescrizione.
L’avvocato spiega che: “oggi è ancora possibile inviare la diffida interruttiva della prescrizione e conseguentemente esercitare l’azione volta ad ottenere gli arretrati di perequazione bloccata attraverso un ricorso giudiziale il cui accoglimento sarà deciso dalla tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale che finora si è già espressa in senso favorevole nel 2015 con la sentenza n. 70″.