Rimborso redditi da lavoro autonomo: ecco come fare

Come vanno dichiarati i redditi da lavoro autonomo e come è possibile farsi rimborsare le ritenute subite?
9 anni fa
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Per i lavoratori che durante l’anno 2015 hanno effettuato prestazioni la lavoro autonomo occasionale come va effettuata la dichiarazione dei redditi al Fisco?

I compensi vanno dichiarati al Fisco quando i redditi percepiti siano superiori alla soglia dei 4800 euro poichè il TUIR prevede una specifica detrazione di imposta per questi lavoratori che non è cumulabile con altre detrazioni e fino alla soglia dei 4800 euro è pari a 1.104 euro azzerando l’imposta dovuta. Proprio per questo motivo, fino alla soglia minima, vi è l’esonero dalla presentazione della dichiarazione se non vengono percepiti altri redditi.

Ma se il lavoro autonomo occasionale è stato svolto nei confronti di un soggetto che ha prestato subito la ritenuta del 20% sul compenso lordo per recuperare tale ritenuta  è conveniente presnetare in ogni caso la dichiarazione dei redditi anche per coloro che non hanno superato il limite dei 4800 euro annui. Presentando la dichiarazione dei redditi, infatti, si avrà la possibilità di recuperare la ritenuta subita che diventa credito di imposta utilizzabile per il versamento di altre imposte.

I compensi da lavoro autonomo occasionale vanno inseriti in dichiarazione anche qualora non si sia superato il limite dei 4800 euro e si posseggano altri redditi (da lavoro dipendente, da locazione ecc…) in modo che vadano a confluire nel reddito imponibile ai fini Irpef.

Nel modello Unico i compensi da lavoro autonomo occasionale vanno inseriti nel seguente modo:

Nel Rigo RL15 vanno riportati nella colonna 1 i compensi derivanti da attività da lavoro autonomo, in colonna 2 possono essere riportate le spese per l’esercizio di attivitò validamente documentate ed inerenti l’attività esercitata.

Nel Rigo RL20, invece, va riportato il totale delle ritenute d’acconto subite che è quelo che deriva dalla certificazione Unica che il sostituto d’imposta deve inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello d’imposta.

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