L’estate si avvicina: per molti è tempo di decidere se confermare la prenotazione per le vacanze oppure no. In altri casi la decisione non si pone perché fare un determinato viaggio, magari all’estero, risulta ad oggi impossibile. Va fatto il rimborso della prenotazione per l’importo versato oppure l’agenzia è tenuta solo a corrispondere un voucher della cifra corrispondente? La decisione non è arbitraria.
La differenza è sostanziale: come ha precisato l’ADUC nel comunicato stampa, l’art. 28 del d.l.
La normativa va quindi interpretata alla lettera eppure, come testimonia l’associazione, ci sono diverse “agenzie e organizzatori turistici sostengono di poter rimborsare tramite voucher i consumatori che si sono visti annullati i viaggi a causa dell’emergenza Coronavirus“.
La prassi di prevedere il rimborso solo mediante voucher della validità di 12 mesi per tutti i consumatori sul territorio nazionale, anche nell’eventualità in cui l’annullamento dipenda dagli organizzatori, “oltre che essere estranea alla lettera del decreto legge, sarebbe anche illegittima perché in netto contrasto con la normativa europea“.
L’Associazione nel comunicato stampa richiama i regolamenti e le direttive europee che prevedono “il rimborso in denaro quale diritto minimo del consumatore. Diritto minimo che gli Stati membri sono obbligati rispettare“. Vero è che in Europa potrebbe essere introdotta una deroga ma appare molto poco probabile pensare che gli Stati Europei siano intenzionati a scaricare sui consumatori il peso della crisi del turismo.
Il comunicato stampa ADUC contiene a tal proposito un “appello al Parlamento italiano affinché, in sede di conversione di legge, oltre a rispettare il diritto europeo a tutela dei consumatori, chiarisca una volta per tutte l’equivoco creatosi“.
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