Possono farsi rientrare nella categoria di “beni finiti” e beneficiare delle aliquote IVA ridotte, ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio. Ciò però solo se conformi ai requisiti indicati in precedenti documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria e, dunque:
- mantengano una propria individualità e autonomia funzionale;
- siano sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte (risoluzione n. 39 del 1996 citata), senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.
Diversamente i beni indicati saranno assoggettabili ad aliquota IVA ordinaria del 22%. Lo ha detto l’Agenzia delle Entrate in risposta ad apposita istanza di interpello (Risposta n. 71 del 2020). In tale documento, l’Amministrazione parte con il richiamo della disciplina IVA, evidenziando come a norma di quest’ultima alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile l’aliquota IVA del 4% quando i beni sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali; mentre si applica l’aliquota IVA del 10% quando i citati beni sono forniti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.
La prassi trascorsa
Per dare risposta all’istanza, vengono richiamati i chiarimenti dati in precedenti documenti di prassi, tra cui su tutti la Circolare n. 1/E del 2 marzo 1994 e la già citata Risoluzione n. 39 del 9 marzo 1996. Nel primo dei due documenti al paragrafo 8 espressamente veniva detto che per “beni finiti” cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile.
Non viene, dunque, data una elencazione tassativa ai fini IVA di beni finiti. Nella seconda risoluzione è stato poi chiarito, ad esempio con specifico riferimento alle scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale, che queste possono considerarsi beni finiti poiché, dal un punto di vista funzionale e strutturale, trattasi di beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità. Sempre a titolo esemplificativo, nella Risoluzione n. 353485 del lontano 18 ottobre 1982, furono annoverati tra i beni finiti le porte, gli ascensori, i lavandini ecc., in quanto, anche se sono da incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Per contro sono da considerarsi materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri. Se poi si fa riferimento alla specifica individualità e funzionalità del bene finito ed al carattere distintivo dello stesso, in merito al primo aspetto questo non viene meno qualora il bene concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni (Risoluzione n. 22 del 30 marzo 1998); riguardo il secondo punto le Entrate hanno specificato già in passato che il carattere distintivo del bene finito stesso è, in ogni caso, rappresentato dall’avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione. E’ sulla base di tutte le predette considerazioni che l’Amministrazione finanziaria è giunta alla conclusione di cui in premessa.