Rinuncia alla 104 per il figlio e all’insegnante di sostegno: decidono i genitori o la scuola?

Chi rinuncia all'insegnante di sostegno perde anche gli altri benefici della Legge 104?
4 anni fa
3 minuti di lettura
Chi decide il sostegno a scuola

Sulla 104 e l’insegnante di sostegno l’iniziativa può partire dalla scuola? Se i genitori non sono d’accordo possono fare rinuncia? Ce lo chiede una lettrice che chiede consulenza in merito alla 104 per il figlio di un’amica, a loro parere condizionata e spinta dalla scuola. Riportiamo la domanda senza riferimenti a dati sensibili o geografici per rispetto della privacy. Premettiamo anche che il voler rispondere a questa richiesta di consulenza non rappresenta in alcun modo una condivisione delle critiche o delle accuse mosse al sistema scolastico e sanitario.

Anzi, invitiamo in primis i genitori a non vivere l’assegnazione di un insegnante di sostegno come una vergogna ma, piuttosto, come un aiuto nell’interesse e nello sviluppo dei figli. Detto questo veniamo alla questione, che ci limiteremo, ribadiamo, a trattare ai soli fini giuridici e normativi. Chi decide sull’assegnazione del docente di sostegno, la scuola o il genitore? In caso di ripensamento c’è modo di presentare rinuncia alla Asl?

Buongiorno

Spero che lei mi possa aiutare a capire una cosa riguardo la legge 104.
Scrivo per conto di una mia amica alla quale la scuola ha contribuito con insistenza per fare avere una maestra di sostegno a suo figlio un po’ vivace ma secondo noi cosa normale,dato che adesso è cresciuto.
Il fatto è che nella Asl c’è un primario che viene contattato privatamente da mamme disperate perché pressate dalle maestre che pur di non fare il loro lavoro da insegnanti cercano aiuto dando il numero di cellulare del famoso medico che fa visite private.
Parlo per conoscenza perché è successo anche a me ma io  non sono caduta nel tranello.
Anni fa lo stesso medico ha firmato un certificato medico che mio figlio è affetto da 3 patologie ,tutto ciò senza aver fatto nessuna visita tramite Asl (soltanto una a pagamento nello studio suo privato).
Adesso questa mia amica ha bisogno di sapere come può togliere la 104 a suo figlio perché ritiene che è stata manipolata dal sistema sanitario e scolastico.
Dove viviamo si conoscono tutti , e vogliamo sapere se esiste un iter da seguire per annullare questa legge.
In attesa di una sua gradita risposta porgo i miei cordiali.
Grazie.

Chi ha diritto all’insegnante di sostegno

La normativa italiana riconosce il diritto all’insegnante di sostegno agli alunni in “stato di handicap” o “stato di handicap in situazione di gravità” che presentano i requisiti stabiliti dalla legge 104/1992.

A livello documentale e burocratico, per avere l’insegnante di sostegno serve una certificazione medica rilasciata dall’ASL competente che attesti una minoranza fisica, psichica o sensoriale stabile e progressiva e che confermi che tale patologia comporta difficoltà nell’apprendimento, nelle relazioni sociali e nell’integrazione dello studente.

In molte classi ci sono alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che la legge n. 170/2010 prevede per la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. Erroneamente molti credono che anche in questo caso spetti il sostegno. Per legge, invece, non è così. Ciò però non esclude che la scuola, in collaborazione con i genitori, possa valutare strategie per migliorare o superare le suddette patologie tramite interventi specifici e mirati. L’unico caso in cui uno studente con DSA può vedersi riconosciuto il diritto all’insegnante di sostegno si verifica quando il disturbo si presenta contestualmente ad altre patologie che rientrano nei casi previsti dalla legge n. 104/1992.

Chi presenta la domanda per il docente di sostegno: novità

Dallo scorso anno, la domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva deve essere presentata all’Inps che dispone di un termine massimo di 30 giorni per rispondere.

Una volta accertata la condizione di disabilità, viene redatto il profilo di funzionamento (che include la diagnosi funzionale e il cd quadro dinamico-funzionale).

L’insegnante di sostegno non  obbligatorio

Fatta questa premessa, rispondiamo al quesito di chi ci ha scritto. Quello all’insegnante di sostegno è un diritto della famiglia e non un obbligo. Da ciò deriva che se la famiglia ha intenzione di sospendere o rinunciare al sostegno per il  figlio, ne ha pieno diritto e la scuola non può fare nulla in merito per impedirlo. Ad esempio i genitori potrebbero preferire che il figlio abbia maggiore autonomia. In questi casi dovranno inviare apposita  comunicazione all’istituto scolastico per conoscenza e all’USR di competenza.

Gli effetti della rinuncia al sostegno sulla 104

La rinuncia al maestro di sostegno non fa perdere i benefici della legge 104. Inoltre è possibile chiedere di riavere l’aiuto in qualsiasi momento se ci si rendesse conto di aver fatto la scelta sbagliata.

Ricordiamo comunque, per approfondire anche questo aspetto, che la 104 può può essere soggetto di revisione a meno che non venga specificato che la condizione è permanente.

Spetta all’Inps convocare i beneficiari di legge 104 per la revisione dinanzi alla commissione medica. Due sono gli esiti possibili al termine del riesame della pratica:

  • conferma dello stato di handicap e disabilità: con proroga dei benifici;
  • revoca dello stato di handicap o di gravità: con cessazione delle agevolazioni 104 a partire dal giorno seguente a quello del verbale della revisione.

L’assenza ingiustificata comporta la revoca della 104. In caso di giustificazione, invece, l’Inps convocherà il soggetto in una seconda data disponibile.

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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