Rinuncia alle liti. Nuovi chiarimenti del Fisco (circolare n° 21 Agenzia delle entrate)

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n°21/2023 con la quale si è soffermata sulla rinuncia agevolata alle liti tributarie in Cassazione
1 anno fa
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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n°21/2023 con la quale si è soffermata, con nuovi chiarimenti, sulla rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Cassazione. Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

La rinuncia agevolata ossia la sottoscrizione dell’accordo tra le parti, deve riguardare “tutte le pretese azionate in giudizio”. Quindi non è possibile effettuare l’accordo che contenga solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.

Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°21.

La rinuncia alle liti in Cassazione con il Fisco

La rinuncia alle liti in Cassazione rientra nella c.d. pace fiscale.

La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. E che hanno a oggetto atti impositivi. Rinunciando al contenzioso, il contribuente ottiene la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Nei fatti, il ricorrente entro il 30 settembre 20232 può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. La rinuncia agevolata prevede quindi la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori. Con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Rinuncia alle liti. Nuovi chiarimenti del Fisco (circolare n° 21)

Con la circolare n°21, l’Agenzia delle entrate si è soffermata su alcuni aspetti della definizione agevolata in esame.

In particolare, l’intervento dell’Agenzia delle entrate ha riguardato:

  • gli atti impositivi che rientrano nel perimetro operativo della rinuncia alle liti;
  • la procedura di adesione;
  • la convivenza con la definizione agevolata delle liti tributarie (commi da 186 a 204 Legge i bilancio 2023).

Per quanto riguarda gli atti impositivi rilevanti ai fini della rinuncia alle liti, vi rientrano gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Sono escluse, invece, le liti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso o quelle riguardanti solo sanzioni.

Circa la procedura di adesione, per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale entro il 30 settembre 2023 dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento (entro venti giorni dall’accordo stesso e comunque entro il termine del 30 settembre 2023) delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori. Con il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

In merito alla convivenza con la definizione agevolata delle liti, nei casi in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, l’Agenzia:

  • ritiene ammissibile l’adesione del contribuente alla definizione automatica, ai sensi dei commi 186 e seguenti, con riferimento ad alcuni di essi, e
  • la successiva definizione dell’intera pretesa residua mediante “rinuncia agevolata”.

Nella circolare, viene chiarito anche che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite, concordando la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Riassumendo…

  • Con la circolare n°21 del 26 luglio, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione;
  • per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale entro il 30 settembre 2023 dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio;
  • non è possibile effettuare l’accordo che contenga solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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