L’Amministrazione finanziaria, con risposta ad istanza di interpello (Risposta n. 94/E del 24 marzo 2020) fa chiarezza tra vecchia e nuova disciplina, con riferimento al riporto delle perdite fiscale. Dal documento viene fuori il principio generale secondo cui la perdita fiscale conseguita in un anno d’imposta antecedente il 2018 (ossia l’anno a decorrere dal quale sono entrate in vigore le nuove regole fissate dalla Legge di bilancio 2019) nell’ambito del reddito d’impresa ed emersa soltanto a seguito di un avviso di accertamento notificato dopo l’anno 2017 non può essere riportata interamente a partire dalla rettifica e secondo la nuova disciplina che, a differenza della precedente, non mette limiti temporali al recupero totale della somma.
Vecchie e nuove regole
Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019, l’art. 8 del TUIR al comma 3 prevedeva che tutte le perdite conseguite nell’ambito del reddito d’impresa da parte di soggetti IRPEF potevano essere portate in diminuzione negli anni successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava in esso capienza. Il comma 23, lettera a), n. 2) della manovra 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) è intervenuta modificano la predetta regola al fine di avvicinare il regime fiscale dei soggetti IRPEF a quello previsto per i soggetti IRES. La novità , per espressa disposizione normativa, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ovvero dal 2018, ha previsto che tutte le perdite conseguite nell’ambito del reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato, vanno computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in essi. Chiarimenti in merito alla nuova disposizione sono stati forniti dall’Amministrazione finanziaria nelle Circolare del 10 aprile 2019, n. 8/E.
Come comportarsi
Sulla base delle osservazioni di cui sopra, dunque, l’Agenzia delle Entrate è stata del parere che la circostanza che il contribuente sia venuto a conoscenza della perdita relativa ad un anno d’imposta antecedente il 2018 (nell’istanza di interpello si tratta del 2014) a seguito dell’avviso di accertamento ricevuto successivamente (nell’istanza di interpello si tratta del 2019) non consente di spostare la competenza di tale perdita ritenendo che la stessa sia utilizzabile dal contribuente nei periodi d’imposta successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Ciò in quanto, se lo stesso avesse operato correttamente avrebbe dichiarato nel periodo d’imposta cui la perdita si riferisce (il 2014) la perdita accertata nell’anno in cui ricevuto l’avviso di accertamento (il 2019). Pertanto, ha concluso l’Amministrazione finanziaria che in una situazione di questo tipo la perdita è utilizzabile:
- per l’intero importo che trova capienza, dal 2015 al 2017, sulla base del previgente articolo 8, comma 3 del TUIR che prevedeva l’utilizzo della perdita nei 5 esercizi successivi;
- illimitatamente e nel limite dell’80%, dal 2018 la perdita eventualmente residua, sulla base del vigente articolo 8, comma 3, del TUIR, trattandosi di perdite con riferimento alle quali il quinquennio non è ancora scaduto.