Con Nota n. 12026/2020 il Ministero del Lavoro ha risposto ai dubbi espressi da una sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardo il godimento del congedo parentale anche per il riposo di domenica o nei festivi qualora il neo genitore sia un lavoratore turnista.
Nel caso specifico analizzato, l’impresa si rifiutava di indennizzare l’operaio turnista che aveva usufruito del congedo parentale di domenica, sull’assunto che si trattasse appunto di un giorno festivo.
Ebbene il Ministero del lavoro ha parzialmente condiviso la posizione dell’Ispettorato del Lavoro (richiamando anche la sentenza della Cassazione n. 6742/2012 nonché la la circolare Inps n. 41/2006) e ribadendo la differenza tra domenica come giorno di riposo o di lavoro.
Questa la conclusione: se il beneficiario opta per la fruizione frazionata del congedo parentale, l’indennizzo spetta in tutti i casi in cui in base alla programmazione dei turni aziendali, la domenica risultasse come giornata lavorativa. Non sarà invece riconosciuto quando la richiesta di fruizione del congedo cade nel giorno destinato al riposo settimanale del lavoratore.
In altre parole l’indennizzabilità del congedo parentale può essere riconosciuta per tutte le giornate in cui viene prestata l’attività lavorativa, fatta eccezione delle pause previste da contratto.
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